Agricoltura ed economia verde
01 Marzo 2025
L’art. 2 L. 313/2004 considera l’apicoltura un’attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
La L. 313/2004 considera l’apicoltura un’attività agricola principale secondo quanto disposto dall’art. 2135 c.c., anche se la stessa non risulta correlata necessariamente alla gestione del terreno.
L’attività di apicoltura, infatti, viene definita attività di “conduzione zootecnica delle api”. Con questo termine si intende far riferimento alla gestione produttiva degli alveari, utilizzando le migliori tecniche per far produrre alle api i prodotti desiderati, non agendo sul ciclo biologico, ma rispettandolo e agevolandolo, anche con lo spostamento delle arnie in luoghi più favorevoli.
La normativa stabilisce, inoltre, che sono considerati prodotti agricoli tutti i prodotti dell’apicoltura compresa la pappa reale.
Come premesso, va ribadito che l’imprenditore apistico è imprenditore agricolo anche se non c’è una stretta correlazione con il terreno. L’attività, infatti, non interessa la cura e sviluppo del ciclo biologico delle api, poiché le api si autogestiscono secondo la legge naturale della specie, scegliendo autonomamente i riproduttori e i fecondatori (regine e fuchi), la composizione dell’alveare e le mansioni al suo interno.