Accertamento, riscossione e contenzioso
17 Ottobre 2024
A differenza di quanto avviene nei rapporti con il Fisco, l’Inps adotta cautela verso l’istituto del ravvedimento operoso, che è oggetto dell’art. 30 D.L. 19/2024 e che è ripreso anche nel testo del c.d. Disegno di legge Lavoro attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.
Con la circolare 4.10.2024, n. 90 l’nps affronta le novità introdotte dal c. 1, lett. a) del citato art. 30 che, nel modificare il regime delle sanzioni civili di cui all’art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000, tende a favorire l’adempimento spontaneo tramite il ravvedimento operoso del contribuente e dispone che “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”.
La misura rientra, in realtà, in più ampio contesto stante che a regime ci sarà uno scambio di informazioni che, nello spirito della “compliance” consenta al contribuente di assolvere agli obblighi contributivi anche spontaneamente facendo, se del caso, emergere eventuali nuove o maggiori basi imponibili. Questa fattispecie deve fare, però, riferimento ad una delibera del consiglio di amministrazione Inps che è in corso di adozione e che deve essere a sua volta approvata dal Ministro del Lavoro.
Peraltro, in questo momento appare urgente chiarire l’aspetto contributivo dell’adesione al concordato preventivo biennale e ancor più gli aspetti contributivi della correlata sanatoria per gli anni 2018-2022. Per quanto concerne il concordato preventivo la norma istitutiva dispone espressamente che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate vale per il calcolo dei contributi Inps (gestione artigiani, commercianti e separata). Inoltre, il contribuente può scegliere di versare i contributi su una maggior base imponibile. In tal senso l’art. 19, c. 1 D.Lgs. 13/2024 dispone che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi [..], nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione [..] dei contributi previdenziali obbligatori”. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato. Una disposizione analoga è dettata per i soggetti in regime forfetario dall’art. 30, c. 1 D.Lgs. 13/2024. Nulla si dice per le Casse di categoria ma, stante la loro autonomia, saranno le stesse Casse a normare la materia.
Diverso è il caso della “sanatoria” cui potrebbero aderire i soggetti ISA. Nulla dice la disposizione normativa e ciò sembra confermare che in realtà da questa operazione non emerge alcun maggior reddito, ma che si tratta semplicemente di un meccanismo di “calcolo” degli importi dovuti per la regolarizzazione delle imposte. Dalla sanatoria fiscale non deriverebbe pertanto alcun maggior imponibile previdenziale ma, stante la rilevanza del tema, è opportuno che tale aspetto venga definito al più presto dagli Enti preposti.
Tornando al ravvedimento contributivo oggi già in vigore, l’Inps ha precisato che, se il pagamento avviene in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.
Giova sottolineare che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Attenzione particolare deve quindi essere riservata alle eventuali rateazioni del debito. Quanto alla decorrenza dei 120 giorni, occorre fare riferimento alla scadenza legale dell’adempimento che si intende regolarizzare.
La nuova disciplina delle sanzioni e quindi anche del ravvedimento operoso si applica agli inadempimenti avvenuti dal 1.09.2024 e pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1.09.2024.
Precisa l’Inps che per le tipologie di contribuenti che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificati a decorrere dal 1.09.2024 e pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento è fissata a decorrere dal 1.09.2024; ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, terza rata dell’emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18.11.2024 e 10.10.2024.