Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Gennaio 2023
L’accoglimento o la reiezione della richiesta di dilazione dei debiti contributivi Inps in fase amministrativa va sempre notificato al contribuente tramite PEC o raccomandata A/R; lo ha precisato il messaggio n. 4627/2022.
Sulla materia erano state emanate precedenti istruzioni con circolare 108/2013 e con messaggio 2312/2016, in cui si stabiliva il c.d. principio di unicità della rateazione in capo allo stesso contribuente identificato con il codice fiscale che, se intenda regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica, comprensiva di tutti i debiti per contributi e sanzioni in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, così come risultano denunciati dal contribuente stesso e accertati alla data di presentazione della richiesta.
Di conseguenza, nel caso in cui la richiesta di regolarizzazione non interessi tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la sede territoriale Inps procederà alla sua reiezione.
È da considerare che a seguito di un provvedimento di reiezione adottato in fase iniziale, è ammesso che il contribuente proponga una nuova istanza di rateazione, comprensiva dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della stessa con lo scopo di consentire, attraverso una nuova domanda, l’integrazione della precedente istanza respinta per incompletezza della regolarizzazione.
Inoltre, viene precisato che il provvedimento conseguente alla richiesta di dilazione, sia di accoglimento o di reiezione, deve essere notificato al contribuente tramite PEC o raccomandata A/R, dato che è il destinatario degli effetti del provvedimento; al provvedimento di accoglimento della dilazione, deve seguire il pagamento dell’importo indicato come prima rata del piano di ammortamento, quale comportamento concludente che equivale alla sottoscrizione del piano stesso.
Il provvedimento può essere inviato anche all’intermediario, ma ciò non vale a sostituire la notifica al contribuente; l’intermediario in quanto delegato agli adempimenti verso l’Inps per conto del delegante, non ha legittimazione a sostituirsi al soggetto destinatario del provvedimento stesso.
Se nel corso della rateazione principale è accordata una rateazione breve, il venir meno della condizione della regolarità delle rate, anche di una sola di esse, o dei versamenti correnti dovuti per ciascuna Gestione riconducibile al codice fiscale del contribuente, comporterà la revoca sia della rateazione principale che di quella breve.
Se si accerta che è stato erroneamente adottato un provvedimento di revoca per irregolarità nel versamento delle rate accordate o della contribuzione corrente, la sede Inps, nell’esercizio del potere di autotutela, dovrà ripristinare la precedente rateazione in corso, in modo da permettere al contribuente di completare il pagamento del debito richiesto in rateazione per il numero di rate non ancora scadute al momento dell’adozione del provvedimento stesso.
È possibile fruire della rateazione breve in un massimo di 6 rate mensili, per mantenere la condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente a partire dalla data di accoglimento della rateazione principale; la rateazione breve, preordinata esclusivamente al mantenimento della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione corrente nel corso della rateazione principale, ne segue le sorti e analogamente all’ipotesi della revoca, in caso di estinzione anticipata della rateazione principale, dovrà essere oggetto di estinzione anticipata.