Società e contratti
04 Settembre 2024
I redditi del socio accomandante cambiano natura a seconda che si tratti di soggetto iscritto o meno a gestioni Inps.
I requisiti per l’iscrizione del socio accomandante di SAS alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali Inps sono 2:
Al di fuori da questi casi, il compenso del socio accomandante puro, cioè che non presta alcun tipo di lavoro in ambito dell’azienda, è di fatto equiparabile a redditi di capitale, poiché deriva esclusivamente dalla remunerazione del capitale investito, né più né meno come il dividendo dell’azionista, che rispetto al socio accomandante di SAS ha una distanza più chiara e netta dalla vicenda sociale, ma la natura del compenso è assimilabile.
Si propone l’esempio di cui sopra perché questo concetto molto chiaro ed elementare, a particolari condizioni, si annacqua e si confonde in rivoli inestricabili. Infatti, se il socio accomandante di una società ha una qualche iscrizione all’Inps (coadiutore o collaboratore familiare, artigiani e commercianti, gestione separata…), il reddito che abbiamo definito di capitale, per evidenziare che non deriva da alcuna attività operativa prestata all’interno della accomandita, per un qualche oscuro motivo, diviene sensibile per l’Inps, deve essere dichiarato assieme ai redditi che costituiscono la base imponibile contributiva e determina il conseguente aumento dei contributi dovuti. Senza volerci addentrare in tecnicismi, dovrebbero confluire nel quadro RR del modello redditi PF, a cura del denunciante, e se non dichiarati si va incontro a accertamento d’ufficio da parte di Inps. Ricordiamo incidentalmente che a meno che – come detto – non vi sia un rapporto familiare, l’accomandante che presta attività lavorativa all’interno della SAS di fatto deve essere assunto come dipendente.
Per essere più chiari, si possono avere molteplici partecipazioni di capitale in svariate SAS, per le quali si conseguono compensi derivanti dall’utile operativo sociale e che remunerano il capitale investito, senza che questa circostanza abbia alcuna conseguenza per l’Inps; ma se oltre a queste partecipazioni l’accomandante ha una qualche iscrizione Inps, questi redditi magicamente divengono d’impresa e vanno dichiarati come tali e quindi aumentano la base contributiva sulla quale è effettuato il calcolo dei contributi da versare.
Riteniamo un non senso che la natura di un reddito che palesemente non deriva da alcuna attività operativa all’interno di una compagine sociale, per un qualche motivo burocratico e per una interpretazione poco rispondente ai principi impositivi base, divenga invece imponibile dal punto di vista contributivo. Tale interpretazione è invece purtroppo consolidata e trova rimedio solo in qualche sporadica pronuncia giurisprudenziale; invece, la Cassazione si è pronunciata in linea con la citata interpretazione, approfondendo la vicenda, con la sentenza 13.06.2024, n. 16813. Sulla base delle conclusioni che qui abbiamo velocemente criticato, i redditi dell’accomandante sono stati qualificati d’impresa tout court poiché derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche se di fatto la natura del reddito dell’iscritto è totalmente derivante da conferimento di capitale e remunerazione del conferimento stesso.