Diritto del lavoro e legislazione sociale
01 Giugno 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 8.05.2024, n. 862, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle modalità e alle tempistiche della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto a seguito di alcune richieste di chiarimento concernenti le modalità e le tempistiche relative all’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001.
Per capire la ratio del citato art. 55 è necessario fare un passo indietro all’art. 54, che prevede che le lavoratrici non possano essere licenziate“dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”; in caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore.
L’art. 55, invece, stabilisce che, “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, c. 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.