Agricoltura ed economia verde

23 Luglio 2024

INL: corretto inquadramento imprese agrituristiche

La valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole non può prescindere dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale.

Con la nota 16.07.2024, n. 5486 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto inquadramento delle imprese agrituristiche al fine di evitare possibili contenziosi.

Già in passato, con la circolare n. 1/2020, l’Ispettorato si era espresso sul tema ricordando gli orientamenti della Corte di Cassazione secondo i quali le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarità” con esse. Inoltre, era stato chiarito che “laddove si riscontra una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende”.

Tuttavia, con la nota n. 5486/2024 in commento, l’INL precisa che tale indicazione oggi deve essere riesaminata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla L. 96/2006 intervenute nel 2021. In particolare, la L. 96/2006 ha delegato le Regioni non solo a rilasciare l’autorizzazione all’attività agrituristica, ma anche a dettare i “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”. La valutazione del rapporto di connessione non può, dunque, prescindere dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale.

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Inoltre, proprio in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, secondo l’Ispettorato, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68 D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021 che, al c. 11, ha soppresso, fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”. Pertanto, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

In conclusione, nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo dovrà tener conto dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali e, solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, prima di adottare ogni provvedimento, dovrà interessare gli Uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

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