Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Novembre 2024
Ove prevista, la sorveglianza sanitaria prevede che il medico competente dopo le visite ai lavoratori esprima un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione. Se datore di lavoro e lavoratore si trovano in disaccordo possono presentare ricorso.
L’art. 41 D.Lgs. 81/2008 definisce le modalità, le tempistiche, gli interlocutori e le frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge. Tutti i lavoratori, esposti professionalmente ai rischi previsti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata da un medico competente nominato dal datore di lavoro; al termine delle visite mediche preventive e periodiche, il medico competente esprime un giudizio che può essere di idoneità oppure di idoneità parziale temporanea o permanente oppure di inidoneità temporanea o permanente del lavoratore alla mansione specifica.
L’art. 41, c. 8 prevede che tali giudizi vengano poi inviati per iscritto sia al datore di lavoro che al lavoratore e il successivo comma 9 prevede che “avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.