Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Novembre 2024
Con una recente pronuncia, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la tutela assicurativa Inail anche all’infortunio occorso durante il godimento di permessi o pause del lavoratore, aderendo ad un precedente orientamento della Cassazione.
Alla lavoratrice in smart working spetta l’indennizzo per infortunio occorso mentre usufruisce di un permesso per raggiungere la figlia a scuola. È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 16.09.2024, che si pone nell’ambito della conciliazione delle esigenze vita-lavoro. Nel caso di specie una dipendente pubblica, nel settembre 2020, si era procurata involontariamente una distorsione al piede mentre si recava a prendere la figlia all’uscita da scuola, dopo aver richiesto un permesso orario all’Amministrazione di appartenenza.
L’Inail rigettava la domanda di indennizzo argomentando che l’infortunio non risultava legato a rischio lavoro, ma ad un rischio generico. Si rammenta, infatti, che l’art. 2, c. 3 D.P.R. 1124/1965 considera infortunio in itinere quello che si verifica nel tragitto necessario e ordinario tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto. Per l’Inail nel caso in cui il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile.