Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Novembre 2024
La notifica da parte della Pubblica Amministrazione, che ha utilizzato un indirizzo PEC che non è inserito negli elenchi pubblici (registro INIPEC), è da considerarsi inesistente. Questo il principio affermato dalla C.G.T. di Milano, con la sentenza 8.11.2024, n. 4405.
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici milanesi riguarda la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione automatica relativa all’Iva. La società contribuente impugnava la cartella contestando che, per la notifica, la Pubblica Amministrazione ha utilizzato un indirizzo PEC che non è indicato nel registro INIPEC.
L’Ufficio si difendeva affermando che, nonostante l’errore, non risulta leso il diritto di difesa in quanto la ricorrente aveva correttamente instaurato il giudizio e aveva potuto puntualmente svolgere le proprie difese.
Prima di entrare nel merito delle motivazioni della sentenza appare utile effettuare una ricognizione delle norme che regolano le notifiche in materia erariale. Innanzitutto, per quanto riguarda gli atti della riscossione, vanno osservati gli artt. 26 e 26-bis D.P.R. 602/1973, che fanno esplicito rinvio all’art. 6-ter D.P.R. 600/1973.