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12 Giugno 2024

Inerenza spese di pubblicità: giudizio solo qualitativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4.06.2024, n. 15582, esamina il diritto di deduzione fiscale di costi per prestazioni pubblicitarie e ristorazione ritenuti indebitamente dedotti in quanto non documentati e comunque non inerenti.

La CTR aveva annullato la ripresa del costo relativo ai pranzi e confermato per il resto la sentenza di primo grado affermando che ai fini della deducibilità delle spese di pubblicità non era stata provata adeguatamente l’attività pubblicitaria svolta dal soggetto sponsorizzato ed inoltre tali spese apparivano sproporzionate rispetto al reddito d’impresa dichiarato.

Il contribuente resisteva in Cassazione rappresentando come la CTR avesse omesso di considerare che trattavasi di prestazioni pubblicitarie svolte mediante cartellonistica e concerti in forza di contratto di sponsorizzazione stipulato nel 2007 con il Liceo Musicale Toscanini e che i costi sostenuti non fossero “antieconomici” dovendo essi essere rapportati non al reddito prodotto, ma al volume complessivo degli affari, anche tenendo presenti gli esercizi successivi a quello di effettivo sostenimento delle stesse.

La Corte di Cassazione pur dichiarando inammissibile il ricorso in quanto mancante della prerogativa processuale dell’autosufficienza, in un passo della medesima sottolinea come il principio dell’inerenza derivi dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, c. 5 del Tuir riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili – Cass. 11.01.2018, n. 450) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.

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