Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Maggio 2024
Con la sentenza 8.05.2024, n. 12511 la Corte di Cassazione è intervenuta sul principio dell’inerenza in materia di Iva, ritenendo essere possibile individuare indicazioni di analoga portata a quelle spiegate in tema di reddito d’impresa.
L’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, come noto, prevede che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Tale principio evoca le previsioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, per il quale la nozione di inerenza non è definita, ma declinata in relazione ai costi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Con la sentenza in commento viene rappresentata l’unicità del principio di inerenza tanto per le imposte dirette quanto per l’Iva e viene precisato che il concetto di inerenza è coerente con la disciplina dell’Iva e, anzi, appare del tutto rispondente ai parametri desumibili dall’art. 9 Direttiva 2006/112/CE, secondo il quale si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati e si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (Cass. 10.01.2024, n. 978, Cass. 17.07.2018, n. 18904).
Viene, quindi, ribadito che anche in materia Iva il diritto alla detrazione presuppone che vi siano delle condizioni sostanziali tra le quali deve essere annoverata anche l’inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa.