Imposte dirette

20 Maggio 2024

Prova dell’inerenza dei costi infragruppo riaddebitati

L’onere della prova sulla deducibilità dei costi infragruppo si ritiene assolto mediante attestazione dell'effettiva utilità del costo oggetto di riaddebito.

Quando il sostenimento di costi è controverso in termini di deducibilità, poichè gli stessi costi sarebbero derivanti da accordi infragruppo, per vincere la contestazione sollevata dal Fisco non ci si può limitare alla mera esibizione del contratto avente a oggetto le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e dai documenti di fatturazione dei corrispettivi, essendo invece richiesta una dettagliata e specifica allegazione di quegli elementi informativi utili e sufficienti per poterne dedurre l’utilità effettiva o anche solo potenziale conseguita dal soggetto economico “consociato” che attesta di aver ricevuto un determinato servizio.

La Cassazione (Sezione V civ., sentenza 6.03.2024, n. 6100) impone un’importante riscontro probatorio e un onere ben preciso a carico del soggetto che intende procedere alla deduzione di tali tipologie di oneri.
La vicenda in commento trae spunto da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un soggetto esercente l’attività di fabbricazione di gru, argani, verricelli, elevatori e simili.

Veniva, tra i tanti rilievi, posta in evidenza una ripresa a tassazione di costi di regia imputati dalla società capogruppo, ritenendo che la documentazione prodotta dal soggetto economico accertato non fornisse alcun valido elemento probatorio rispetto a un novero di costi (management fees) imputati genericamente, senza indicazione delle attività svolte, del personale addetto e delle ore impiegate e senza documentazione aggiuntiva rispetto alla relazione della società di revisione, che tali elementi pure non indicava: si trattava di un riscontro di desunta “genericità” che rendeva impossibile verificare l’effettiva utilità per la società italiana e anche se le spese sostenute fossero deducibili in base alle regole interne al nostro ordinamento fiscale.

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