Imposte dirette
07 Ottobre 2024
La Cassazione, con l’ordinanza 26.09.2024, n. 25757, si è pronunciata in ordine ai presupposti che differenziano le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 109, c. 2 del Tuir.
Secondo il ricorso erariale, la sentenza del giudice d’appello aveva errato nel qualificare i contratti all’origine dell’accertamento quali mere cessioni di beni, trattandosi invece di prestazioni di servizi o comunque contratti con causa mista nei quali sarebbe prevalente la prestazione di facere (e quindi la realizzazione e il montaggio del macchinario presso la sede dell’acquirente), applicando l’art. 109, c. 2, lett. a) del Tuir a mente del quale rileva la consegna o la spedizione dei beni mobili per l’imputazione dei ricavi, in luogo della norma ritenuta applicabile e cioè l’art. 109, c. 2, lett. b), per il quale rileva invece la data di ultimazione delle prestazioni.
Il giudice di Cassazione ritiene di far derivare la qualificazione del contratto quale cessione di bene mobile dalla prevalenza della prestazione di dare, esplicatasi in ordine a macchinari che, pur dotati di specificità, rappresentano un prodotto seriale.
Secondo la motivazione, il prezzo della cessione era stabilito essenzialmente in ragione del valore del bene prodotto e le prestazioni successive costituivano prestazioni accessorie a quella principale.