Revisione e controllo
25 Marzo 2020
Ai fini del corretto esercizio dello “scetticismo professionale”, la mancanza di condizionamenti e interessi, anche indiretti, rappresenta uno dei presupposti basilari.
Gli incarichi di revisione legale impongono ai professionisti designati dall’assemblea dei soci non solo un’attenta valutazione dei rischi che si assumono, trattandosi di categorie di imprese mai revisionate, ma anche di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività rispetto alla società che sarà oggetto di revisione. Connesso al tema dell’indipendenza e obiettività è anche quello dei corrispettivi. Questi devono garantire qualità e affidabilità della revisione e devono essere determinati quindi sulla base dei tempi necessari e delle risorse da utilizzare, da stimare sulla base di parametri e circostanze definite.
Requisiti di indipendenza e obiettività – L’art. 10 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 prevede che Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano i controlli, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
I medesimi organi di controllo devono quindi adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la loro indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale. Ciò riguarda anche l’eventuale rete di appartenenza (network), i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, revisori, dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ai controllori.
A tale riguardo è prevista la formalizzazione di un modulo di attestazione di indipendenza che deve essere sottoscritto ogni anno da ciascun membro del team di revisione: nel caso di sindaci-revisori, dai sindaci, dai collaboratori e dagli eventuali ausiliari. In tale modulo l’organo di controllo conferma, tenuto conto delle informazioni ottenute dal management e delle verifiche condotte, l’assenza di situazioni che, ai sensi di legge e dei principi deontologici che disciplinano l’attività di revisione, possano compromettere l’indipendenza.
Rinuncia all’incarico – Le carte di lavoro documentano tutti i rischi rilevanti per l’indipendenza del professionista, nonché le misure adottate per limitare tali rischi. In tale ottica, l’organo di controllo, benché designato dall’assemblea, non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, da familiarità o derivanti da minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.