Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Maggio 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 24.04.2024, n. 795, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla coerenza tra attività lavorative e titolo di studio in un contratto di apprendistato di primo livello.
L’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore (normato dall’art. 43 e ss. D.Lgs. 81/2015) è strutturato in modo da “coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione” ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Già nell’agosto del 2023, con nota n. 1369, la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) aveva richiamato la disciplina dell’istituto in questione contenuta, oltre che nel D.Lgs. 81/2015, anche nel D.I. 12.10.2015 e nella circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2022, ricordando che “il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma) [così par. 4.1.1 del Manuale operativo sul contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL che accompagna la citata circ. n. 12/2022]”.
Su sollecitazione dell’Assessorato Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione, Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, lo scorso 29.04.2024 l’INL ha emanato la nota in oggetto per precisare che il principio di coerenza sopra richiamato tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare, come già specificato con la citata nota prot. 7.08.2023, n. 1369, “il primo contatto con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro”.
“Da ciò – prosegue la nota dell’Ispettorato – non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale”.
L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato, conclude l’INL, è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, c. 6 D.Lgs. 81/2015 che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.
Quella che viene fornita è, dunque, un’interpretazione estensiva del concetto di coerenza più sopra richiamato, grazie alla quale di fronte allo studente si apre un novero ben più ampio di possibilità per svolgere l’attività di apprendistato di primo livello e che non potrà non avere riflessi (anche in questo caso “estensivi”) sulla verifica del possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti strutturali, tecnici e formativi necessari all’erogazione della formazione dell’apprendista.
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