La modifica, prevista dal D.P.C.M. 14.01.2025, n. 13, entrata ufficialmente in vigore il 5.03.2025, è diventata finalmente operativa con la pubblicazione del nuovo modello DSU disponibile dal 3.04.2025, lo annuncia l’Inps sul proprio sito Internet attraverso la sezione notizie.
Il nuovo calcolo dell’ISEE recepisce le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2024 (art. 1, cc. 183-185 L. 213/2023), ovvero:
– esclusione dal patrimonio mobiliare per i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti postali fino a 50.000 euro per famiglia;
– validità delle DSU già presentate. Chi ha già un ISEE calcolato nel 2025 può mantenerlo valido fino a fine anno;
– possibilità di ricalcolo. Chi ha già dichiarato questi strumenti finanziari può richiedere un nuovo calcolo ISEE compilando e inviando la nuova DSU aggiornata.
L’aggiornamento della DSU, presentate tramite CAF, oggi non è coperto da fondi Inps e, quindi, potrebbe essere richiesto all’utente un pagamento per la nuova pratica che può arrivare a costare fino a 25 euro.
Nonostante ciò, per chi ha già dichiarato nel 2025 questi strumenti finanziari nella propria DSU, richiedere il ricalcolo potrebbe essere molto conveniente, in quanto potrebbe vedere il proprio valore ISEE diminuito, con la conseguenza che aumentano le possibilità di accedere a bonus sociali, agevolazioni fiscali e prestazioni assistenziali.
Alcuni esempi dei principali bonus ottenibili legati all’importo dell’ISEE sono: assegno di inclusione, assegno unico figli, bonus asilo nido, bonus bollette, carta acquisti e riduzione tasse universitarie.
Esempio pratico di ricalcolo:
Una famiglia con 45.000 euro in BTP e 8.000 euro in conto corrente:
– vecchio ISEE2025: patrimonio mobiliare = 53.000 euro;
– nuovo ISEE2025: patrimonio mobiliare = 8.000 euro (esclusi i BTP).
Una differenza sicuramente notevole!
Dal nuovo calcolo ISEE, infatti, vengono esclusi:
– titoli di Stato (BOT, BTP di tutte le categorie, CCTeu);
– buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato;
– libretti di risparmio postale.
Patrimoni che sono indicati con i seguenti codici:
– 02 – Conto deposito titoli e obbligazioni;
– 03 – Conti deposito a risparmio (libero o vincolato) detenuti presso Poste Italiane;
– 06 – Gestione patrimoniale;
– 07 – Certificati di deposito e buoni fruttiferi postali.
Secondo varie stime le famiglie coinvolte dalla necessità di aggiornare il proprio ISEE potrebbero essere 2 milioni ovvero 1/3 delle DSU già presentate. L’utente potrà decidere di aggiornare il proprio ISEE2025 presentando la nuova DSU attraverso i seguenti canali: online sul sito dell’Inps con SPID, CIE o CNS; tramite CAF (verificando eventuali costi per le DSU successive alla prima); presso le sedi Inps su appuntamento; attraverso l’app INPS Mobile.
Capita spesso che i nuovi collaboratori si sentano disorientati nei primi giorni in Studio. È normale quando si entra in un ambiente nuovo, ma le scelte del titolare e dello Studio possono fare una grande differenza sul percorso di inserimento della nuova risorsa. Non è infrequente, infatti, che ricevano informazioni poco chiare e vengano lasciati soli davanti a procedure e abitudini nuove e talvolta addirittura “dimenticati” nella frenesia quotidiana. Le conseguenze di un onboarding mal gestito vengono regolarmente sottovalutate; cerchiamo, pertanto, di fare un focus per ridare la giusta importanza a questo momento così delicato sia per lo Studio, che per la nuova risorsa che entra.
DNA dell’onboarding efficace – Un processo di inserimento strategico si caratterizza per diversi elementi chiave. La preparazione inizia prima dell’ingresso, predisponendo postazione, accessi e documenti necessari. L’accoglienza prevede un primo giorno pianificato nei dettagli, con presentazioni formali e condivisione di informazioni fondamentali. La gradualità garantisce un carico di lavoro progressivo con obiettivi chiari per le prime settimane. Il tutoraggio affida al nuovo arrivato una guida informale, figura diversa dal responsabile diretto, che facilita l’inserimento nella cultura dello Studio. Fondamentali sono anche il feedback costante attraverso incontri a cadenza ravvicinata, la formazione mirata sulle competenze necessarie e l’integrazione culturale nelle attività sociali dello Studio.
Errori da non commettere nell’onboarding – Il primo errore è la confusione delle responsabilità: nessuno ha una chiara conoscenza dei ruoli e responsabilità sul processo. Il titolare dà per scontato che sia la segreteria, la segreteria pensa sia il responsabile di area e il nuovo arrivato si trova nel mezzo di questo vuoto organizzativo.
L’immersione traumatica è un altro classico: “Imparerai lavorando” è il mantra di molti Studi che gettano il neo-assunto direttamente nella mischia. Questo approccio “sink or swim” (o nuoti o affoghi) genera nella maggior parte dei casi frustrazione e insicurezza.
Altrettanto problematico è il paradosso dell’iper-documentazione: consegnare una mole eccessiva di materiali da studiare autonomamente non è un onboarding efficace, ma un mero scarico di responsabilità che genera confusione anziché formazione.
La sottovalutazione culturale si verifica quando ci si concentra esclusivamente sugli aspetti tecnici del lavoro, dimenticando che la vera integrazione passa dalla comprensione dei valori impliciti e delle modalità relazionali non scritte dello Studio.
Infine, c’è l’illusione dell’apprendimento spontaneo: dare per scontato che il nuovo collaboratore “chiederà se ha bisogno” ignora che i nuovi arrivati, soprattutto i più giovani, spesso non sanno cosa chiedere e temono di apparire incompetenti ponendo troppe domande.
Quale è la situazione oggi? Se l’onboarding strategico si sta diffondendo nelle organizzazioni di Studio di maggiori dimensioni e più strutturate, diverso appare il panorama degli Studi professionali di piccole dimensioni: Studi legali, commercialisti e di consulenza del lavoro stentano a adottare questo approccio strutturato. L’idea del “ai miei tempi nessuno mi ha detto di…”, oppure “come ho fatto io faranno loro…” non funziona con le nuove generazioni. I giovani talenti preferiscono le aziende alle professioni, un segnale che deve far ripensare tutta la filiera, dall’Università alla pratica professionale.
L’onboarding strategico, dunque, possiamo dire che rappresenta un investimento di tempo ed energie che ripaga sicuramente: collaboratori più produttivi, più motivati e più fedeli. È anche vero che le certezze non esistono, per cui un onboarding fatto correttamente non garantisce necessariamente la permanenza in Studio della nuova risorsa, ma quantomeno ne aumenta significativamente le probabilità.
In ordine al 1° motivo il giudice di Cassazione ha ribadito l’indirizzo di legittimità secondo cui, anche in virtù della natura impugnatoria del processo tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) o della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione Finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 D.Lgs. 546/1992 anche quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
Anche in dottrina si è osservato che nel processo tributario, ove l’Amministrazione Finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, o il contribuente proceda a ripetere gli argomenti di resistenza del ricorso introduttivo raccordandoli in termini di dissenso alla sentenza del giudice di prime cure, in quanto considerati idonei a sostenere l’illegittimità dell’avviso di accertamento, va ritenuto assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 D.Lgs. 546/1992 (in tal senso anche Cass. n. 6302/2022).
Dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, allegato A, versione 1.9 del 31.01.2025, applicabili dal 1.04.2025, sono stati aggiornati nella stessa data il software per l’elaborazione della fattura elettronica, ora nella versione 2.1.4, e la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro nella versione 1.10.
L’aggiornamento riguarda il contenuto del Tipodocumento TD29 da inviare per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024.
Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
L’obiettivo della riforma è quello di bilanciare le tutele per la società, i soci e i creditori con la necessità di garantire un limite certo alla responsabilità dei sindaci, ancorandola a un multiplo del compenso annuo percepito. La legge entrerà in vigore il 12.04.2025 e la riforma entrerà in vigore a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, applicandosi quindi ai fatti successivi alla sua approvazione.
L’art. 2407 c.c., nella sua nuova formulazione, mantiene inalterati i doveri fondamentali dei sindaci, che devono adempiere al loro incarico con professionalità e diligenza, attestare la veridicità delle loro dichiarazioni e rispettare il segreto d’ufficio. Tuttavia, viene introdotto un meccanismo innovativo di limitazione della responsabilità per i danni causati da negligenza o imperizia. Nello specifico, i sindaci risponderanno dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei seguenti limiti:
– per compensi fino a 10.000 euro, la responsabilità è limitata a 15 volte il compenso annuo percepito;
– per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, la responsabilità è limitata a 12 volte il compenso annuo percepito;
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con D.D. 14.03.2025 ha definito, ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.M. 13.11.2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto, recante l’attuazione dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 D.M. 13.11.2024, le quali non devono operare nell’ambito dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto.
Sono altresì escluse dall’accesso alle agevolazioni:
– le industrie ad alta intensità energetica, ossia le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 19, c. 2 L. 20.11.2017, n. 167;
La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’utilizzo improprio dei permessi concessi dalla L. 104/1992 per l’assistenza di un familiare affetto da grave disabilità.
L’occasione le è stata fornita da un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando il giudizio di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva appunto usufruito dei permessi ex art. 33, c. 3 L. 104/1992 in 3 diverse giornate lavorative.
Era stato appurato, infatti, che, “da una parte, il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l’assistenza fornita 24 ore su 24 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l’affiancamento di medici) era del tutto assimilabile a una struttura ospedaliera e, dall’altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz’ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all’assistenza)”.
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda l’atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo, ritenuto presuntamente inesistente, in quanto non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di utilizzo in compensazione, mentre era stato indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui le spese erano state sostenute. L’atto veniva notificato oltre il termine ordinario di accertamento e venivano irrogate sanzioni pari al 100% dell’imposta.
I primi due gradi di giudizio riconoscono le difese della società contribuente e annullano quindi l’atto di recupero. L’Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione insistendo sul fatto che il credito doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di utilizzo in compensazione.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza 29.03.2025, n. 8287, nella propria motivazione richiamano innanzitutto quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34419/2023 e affermano che il presupposto costitutivo del credito d’imposta può mancare quando la fattispecie agevolativa “non è mai venuta a esistenza” in ragione della “connotazione fraudolenta della condotta”, oppure in casi in cui il contribuente ometta di presentare un’istanza o una dichiarazione richiesta dalla legge a pena di decadenza (come nel caso del credito d’imposta per attività di ricerca previsto dall’art. 14 D.M. 593/2000 che va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso).
Sono operativi dal 1.04.2025 i nuovi Codici ATECO ai fini della classificazione delle attività economiche e di conseguenza anche il mondo dello sport è tenuto a adeguarsi alle novità da poco in vigore.
La nuova classificazione ATECO 2025 sostituisce la precedente classificazione ATECO 2007 (oggetto di aggiornamento nel 2022) prevedendo l’introduzione, la modifica e la cancellazione di diversi codici anche nell’ambito di interesse del mondo sportivo.
Per quanto riguarda i principali codici utilizzati dagli enti sportivi evidenziamo quanto segue:
– 93.12.00 “Attività dei club sportivi”. È il codice maggiormente utilizzato dalle ASD e SSD e non subisce alcuna modifica;
– 93.13.01 “Attività di studi di yoga, pilates e Tai Chi”. Nuovo codice che riconosce la diffusione di questi settori; inoltre, come analizzeremo poco più avanti, è stato introdotto anche uno specifico codice per gli insegnanti di pilates che svolgono l’attività come professionisti.
L’art. 11 L. 203/2024 (Collegato lavoro) ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015, specificando che il riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi contenuto in quest’ultima disposizione ricomprende tutti i casi in cui i contratti prevedono fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro (12.01.2025).
Si ricorda che l’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015 impone il rispetto di pause intermedie (c.d. stop & go) nella successione di 2 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lo stesso dipendente, nella misura di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. La violazione di tale disposizione comporta la trasformazione del secondo contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.