IVA

21 Giugno 2024

L’indennizzo dell’affittuario all’affittante dell’azienda non ha l’Iva

L’indennizzo che l’affittuario di un’azienda corrisponde alla scadenza del contratto di affitto all’affittante, ai sensi dell’art. 2561 c.c., qualora non abbia conservato l’originaria efficienza del compendio aziendale, non è soggetto a Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.06.2024, n. 15776, si è pronunciata sull’operatività degli artt. 19 e 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 che esclude dal presupposto oggettivo dell’Iva la cessione di aziende o di rami d’azienda. La fattispecie in controversia ha riguardato il regime fiscale da raccordare all’indennizzo sui maggiori beni aziendali corrisposto alla scadenza di un contratto di affitto di azienda al cessato affittuario. Più specificamente la controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto indetraibile ai sensi degli artt. 2, c. 3, lett. b) e 19, c. 2 D.P.R. 633/1972, l’Iva esposta in talune fatture emesse dall’affittuario per la cessione all’affittante di beni strumentali e merci che avevano incrementato la dotazione patrimoniale dell’azienda presa in affitto e successivamente retrocessa per effetto di apposita risoluzione contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la cessione separata con fatturazione soggetta ad Iva di singoli beni aziendali dovesse essere qualificata come cessione di azienda in virtù della loro aggregazione unitaria idonea a prestarsi come ausiliaria all’esercizio di un’impresa. L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, proceduto a riqualificare tale aggregato di beni in un atto di “cessione di azienda”, recuperando l’Iva addebitata sulla cessione dei beni strumentali e merci. In ogni caso sottolineava ancora l’Agenzia delle Entrate l’indennizzo in questione costituisce un elemento tipico dell’affitto di azienda, per cui in ogni caso ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, l’Iva addebitata non riassumeva le prerogative per essere detratta.

Per il giudice di Cassazione l’Iva in questione non è detraibile, ma sulla base di presupposti argomentativi diversi da quelli rappresentati dall’Organo erariale.

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