Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
25 Maggio 2024
Il D.Lgs. 36/2021 introduce un insieme di adempimenti a carico degli enti sportivi, ma anche di tutele a beneficio degli sportivi titolari di contratti di co.co.co, tra questi l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
La Riforma dello sport ha introdotto con decorrenza dal 1.07.2023, a opera del D.Lgs. 36/2021, il riordino dei rapporti di lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico che professionistico, innovando tra l’altro le tutele previdenziali in quest’ultimo ambito e determinando l’estensione anche al dilettantismo di un insieme di garanzie e protezioni di cui in precedenza era privo.
In base alle previsioni dell’art. 35, c. 2, i lavoratori, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere sportivo o amministrativo-gestionale, sono iscritti alla Gestione Separata Inps e, di conseguenza, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale prevista.
Il medesimo art. 35 al successivo comma 8-bis dispone che la contribuzione pensionistica sia calcolata sulla parte di compenso eccedente 5.000 euro annui e, quindi, anche la contribuzione aggiuntiva, pari al 2,03%, derivante dall’applicazione delle aliquote per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) è dovuta solo al superamento di questa franchigia.