Amministrazione del personale
07 Novembre 2023
La prescrizione quinquennale non opera per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita in caso di riassunzione in servizio. Lo precisa l’Inps con messaggio 3493/2023.
È da evidenziare che tale precisazione opera anche nel caso in cui la riassunzione sia avvenuta oltre il quinquennio dalla precedente cessazione. L’Istituto di previdenza sociale è intervenuto in seguito a richieste di chiarimenti pervenute sulla corretta applicazione dell’art. 4 D.P.R. 1032/1973; la questione di particolare rilevanza, riguarda la prassi da adottare quando il dipendente statale cessato dal servizio, che abbia già percepito l’indennità di buonuscita, venga riassunto per un periodo di almeno due anni continuativi. In particolare, se tra la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e la riassunzione in servizio sono decorsi 5 anni, è stato chiesto se si debba procedere a una riliquidazione dell’intero trattamento in maniera complessiva oppure se si debba corrispondere all’iscritto un supplemento di liquidazione.
A tal proposito, viene richiamato il citato art. 4, c. 1 che stabilisce che al dipendente statale, che ha conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e viene riassunto, spetta la riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno 2 anni continuativi; dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita. Inoltre, lo stesso art. 4, c. 2 prevede che se il nuovo servizio è durato meno di 2 anni, ma non meno di 12 mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidare sull’ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione. Tale supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del c. 1, se risulta per l’interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.
Di conseguenza, precisa l’Inps, dal dettato dalla norma si evince che unica condizione di applicabilità è la durata del nuovo servizio, in quanto non vi è alcun cenno sulla fissazione di un termine di prescrizione che circoscriva il diritto dell’iscritto a ottenere la riliquidazione per l’intero servizio reso. In ogni caso, la questione è stata sottoposta al Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, secondo cui la ratio della norma in questione è quella di garantire l’unicità del rapporto previdenziale. Ne deriva che limitare tale principio alle sole riassunzioni avvenute entro 5 anni dalla precedente cessazione renderebbe vana la nozione di unicità del trattamento previdenziale stesso, dato che tale caratteristica è il presupposto della disposizione all’esame.
Inoltre, viene sottolineato che la prassi dell’Inps è stata quella di applicare tale meccanismo di riliquidazione a tutte le riassunzioni, anche se avvenute oltre il periodo quinquennale e tale orientamento non è stato mai messo in discussione dalla giurisprudenza.
Quindi, in sintesi, come fatto cenno in precedenza, viene ritenuta non legittima l’apposizione del termine di prescrizione di 5 anni alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in caso di riassunzione in servizio, anche nel caso in cui la riassunzione stessa è avvenuta oltre il quinquennio dalla precedente cessazione.