Fisco

10 Luglio 2023

Indeducibilità della svalutazione delle rimanenze di magazzino

Per le rimanenze valutate al costo specifico (d’acquisto o di produzione), il valore fiscale è rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le eventuali svalutazioni iscritte in bilancio (Cass., sent. 21.04.2023, n. 10773).

In linea generale, l’art. 92, c. 5 del Tuir disciplina il trattamento fiscale delle eventuali svalutazioni di magazzino prevedendo che se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei cc. 2, 3 e 4, (ovvero LIFO, LIFO a scatti annuali, FIFO, e costo medio ponderato), è superiore al relativo valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale.

Dal tenore letterale della disposizione in esame deriva che, per i beni che sono stati valutati a “costi specifici”, l’eventuale svalutazione effettuata civilisticamente non è riconosciuta ai fini fiscali. Nella risoluzione 12.11.2013, n. 78/E (confermata nella successiva circolare 14.05.2014 n. 10/E), l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito questa conclusione. In particolare, secondo l’orientamento espresso, con il mancato richiamo ai beni valutati a costi specifici in corrispondenza dell’art. 92, c. 5, il legislatore avrebbe voluto individuare una specifica disciplina fiscale con esclusivo riferimento ai soli beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo (es. LIFO, FIFO, costo medio ponderato), per i quali è stata riconosciuta la possibilità di procedere alla relativa svalutazione (in senso contrario si veda la norma di comportamento AIDC Milano n. 168/2007).

Nella sentenza 21.04.2023, n. 10773 in commento, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, escludendo la possibilità di applicare la svalutazione fiscale prevista dall’art. 92, c. 5 del Tuir (ovvero il criterio del minore tra il valore di mercato e il costo specifico) alle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici.

L’orientamento espresso non convince pienamente, considerato che l’art. 92 del Tuir non vieta la deducibilità della svalutazione dei beni iscritti tra le rimanenze a costi specifici, tale per cui, in questo caso, dovrebbe potersi applicare il principio di derivazione previsto dall’art. 83 del Tuir con conseguente rilevanza fiscale della valutazione effettuata ai fini civilistici ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c.

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