Diritto del lavoro e legislazione sociale

05 Giugno 2024

Incrementi occupazionali al 31.12.2024: al via la nuova superdeduzione

Una deduzione dal reddito imponibile (o dai compensi) pari al 20% del costo del personale assunto nell’annualità 2024.

L’art. 4 D.Lgs. 30.12.2023, n. 216, concede alle imprese (e ai professionisti) una deduzione dal reddito imponibile (o dai compensi) pari al 20% del costo del personale assunto nell’annualità 2024: ciò a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Ambito soggettivo

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato, in qualsiasi settore produttivo, l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

I soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione sono elencati dalla Relazione tecnica al D.Lgs. 30.11.2023, n. 216, ricomprendono:

  • società ed enti residenti in Italia ex art. 73, c. 1, lett. a) e b) del Tuir (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee, cooperative europee), Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
  • enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir, in relazione al reddito di impresa conseguito;
  • imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone (Snc, Sas) e soggetti equiparati ex art. 5 del Tuir (associazioni professionali);
  • esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del Tuir.

Una problematica che andrebbe risolta riguarda i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività in relazione alle quali assumono la qualità di datori di lavoro. Analogamente a quanto chiarito dalla risoluzione 31.05.2002, n. 164/E, diffusa in vigenza dei benefici previsti all’art. 7 L. 23.12.2000, n. 388, per le assunzioni nel Meridione d’Italia, l’incremento del costo occupazionale dovrebbe essere determinato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali in capo al medesimo datore di lavoro relativamente alle altre attività economiche dallo stesso esercitate.

Presupposti per accedere al beneficio e costo agevolabile

Per fruire dell’agevolazione si devono verificare 2 presupposti:

  1. gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta al 31.12.2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato al 31.12.2023;
  2. l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Una volta verificate le condizioni necessarie per accedere all’incentivo, occorre individuare il costo riferibile all’incremento occupazionale, che risulta pari al minor importo tra:

  • costo effettivo relativo ai nuovi assunti;
  • incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, c 1, lett. b), n. 9) c.c. rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023.

È stata sollevata la questione riguardante gli eventuali licenziamenti effettuati negli ultimi mesi del 2023, al solo scopo di aumentare la base occupazionale nell’anno d’imposta 2024 e beneficiare della super deduzione in corso di approvazione, per le nuove assunzione degli stessi lavoratori in precedenza licenziati.

Sotto questo profilo si ritiene che non rilevi, in caso di accertamenti tesi al contrasto delle riduzioni fittizie e all’eventuale rideterminazione del costo agevolabile, la riduzione della base imponibile per eventuale grave malattia del dipendente, riassunto nell’annualità 2024.

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