Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Maggio 2024
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 2604/2024) ha affermato il principio secondo cui il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può sempre disapplicare d’ufficio le sanzioni quando ritiene che vi sia incertezza sull’interpretazione della norma.
Il caso giunto in Cassazione riguarda una serie di atti con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava a una società l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%, anziché nella misura ordinaria, per prestazioni di smaltimento di combustibile da rifiuti. La pretesa riguardava, oltre all’imposta, le sanzioni connesse.
L’ordinanza in commento è interessante proprio per la parte che riguarda le sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, in seguito alla sentenza di secondo grado che riconosceva le difese della società e dichiarava quindi illegittimi gli avvisi di accertamento, proponeva ricorso per Cassazione eccependo, tra gli altri motivi, l’erronea statuizione dei giudici di appello sull’esimente sanzionatoria in considerazione del fatto che non vi era una specifica richiesta della contribuente, nei motivi di ricorso, di disapplicazione delle sanzioni. Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, la sentenza di secondo grado sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione.