Diritto privato, commerciale e amministrativo

18 Settembre 2024

Incarico conferito per iscritto? Non scatta la prescrizione presuntiva

Per la Cassazione (ord. n. 15566/2024) la prescrizione presuntiva non opera qualora l’incarico professionale sia stato conferito per iscritto.

Un professionista chiedeva e otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito di natura professionale maturato per l’opera di progettazione e direzione dei lavori inerenti alla realizzazione di un centro polisportivo polivalente. Avverso tale decreto l’ingiunto proponeva opposizione eccependo la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2 c.c. e assumendo decorso il termine triennale di prescrizione presuntiva.

Giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima evidenziava come la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956, n. 2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta; si rilevava che al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d’opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l’adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza.

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