Agricoltura ed economia verde
22 Gennaio 2025
L’Agenzia delle Entrate rende noto l’elenco dei Comuni nel cui territorio si sono verificate nel 2024 variazioni a colture praticate sui terreni agricoli che comportano variazioni della rendita da utilizzare ai fini fiscali.
La Gazzetta Ufficiale 31.12.2024, n. 305 riporta l’elenco dei Comuni per i quali l’Agenzia delle Entrate ha completato l’aggiornamento dei dati relativi alle colture agricole praticate nel 2024 contenuti nella banca dati catastale. Si tratta dell’adempimento annuale richiesto dall’art. 2, c. 33 D.L. 3.10.2006, n. 262 convertito nella L. 24.11.2006, n. 286 al fine di provvedere all’aggiornamento delle rendite dei terreni da utilizzare ai fini fiscali. Tale aggiornamento avviene sia a seguito delle denunce di variazione presentate dai proprietari dei terreni utilizzando il software “Docte 2.0” ovvero il modello “Dichiarazione variazione coltura” presso l’Ufficio Provinciale del Territorio e sia, in modalità automatica, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati (proprietari e conduttori) agli organismi pagatori (es. Agea) ai fini della erogazione dei contributi agricoli i quali trasmettono all’Agenzia gli aggiornamenti dell’utilizzo dei suoli.
L’avviso in Gazzetta Ufficiale si limita a mettere a disposizione l’elenco, in ordine alfabetico e per provincia, dei Comuni in cui sono verificate variazioni. Per l’individuazione delle particelle interessate da aggiornamenti, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché, ove presente, il simbolo di deduzione, è necessario accedere presso ciascun Comune interessato ove i dati sono consultabili per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato ovvero, anche successivamente, presso le sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate nonché sul sito internet della stessa Agenzia > Cittadini > Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.
In presenza di difformità fra le situazioni risultanti dagli atti e quelle di fatto, è possibile proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U. e, quindi, entro il 30.04.2025 ovvero anche mediante istanza di autotutela precisando però che questa non sospende i termini per proporre il ricorso.
Relativamente alle denunce di variazione presentate spontaneamente dai proprietari dei terreni rammentiamo che l’obbligo è previsto dall’art. 30 del Tuir secondo il quale le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate all’ufficio tecnico erariale indicando la partita catastale e le particelle interessate o porzioni di esse, caso quest’ultimo che richiede anche l’allegazione della dimostrazione grafica del frazionamento.
Le denunce di variazione delle colture praticate devono essere eseguite entro il 31.01 dell’anno successivo a quello in cui sono verificate e hanno effetto dall’anno stesso, precisando che, ove la denuncia sia eseguita oltre tale termine, le variazioni in diminuzione della rendita hanno effetto dall’anno in cui è stata presentata la denuncia.
Nel caso in cui le variazioni siano state comunicate a un Organismo pagatore ai fini dell’accesso a contribuzione pubblica (es. contributi PAC) come, peraltro, avviene nella quasi totalità dei terreni agricoli è lo stesso organismo a trasmettere le modifiche all’Agenzia con conseguente esonero dall’adempimento spontaneo ex art. 30 Tuir citato.
Le variazioni intervenute nel corso del 2024 comunicate all’Organismo pagatore con la domanda di aiuto per l’ottenimento dei contributi comunitari (cd. PAC) sono già acquisite dall’Agenzia delle Entrate con validità dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Ai fini Imu, invece, la base di calcolo è rappresentata dalla rendita dominicale presente in Catasto al 1.01 e, pertanto, le variazioni di coltura intervenute successivamente non hanno alcuna rilevanza.