Immobiliare
14 Marzo 2024
Con la risoluzione n. 4/DF/2023 il Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze chiarisce e conferma il trattamento tributario Imu degli immobili collabenti.
Nella risoluzione 16.11.2023, n. 4/DF il MEF chiarisce la propria propria posizione, confermando che il fabbricato collabente, pur essendo rudere, rimane appunto un fabbricato, ed essendo privo di rendita risulta sottratto alla tassazione Imu. Esso potrà essere qualificato come area edificabile solo se ubicato in una zona così evidenziata dallo Strumento urbanistico generale adottato dal Comune di ubicazione, e solo a seguito della propria completa demolizione.
Il fabbricato collabente è un immobile che, nello stato di fatto in cui si trova a causa dell’accentuato degrado, non è in grado di produrre reddito: a questa descrizione corrispondono ruderi, immobili parzialmente demoliti, privi di coperture o con tetto collassato. Essi sono iscritti al Catasto dei Fabbricati ai soli fini della propria individuazione, censiti nella categoria F/02, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso.
Il loro trattamento fiscale è stato inquadrato in passato in diverse pronunce della giurisprudenza: secondo la Suprema Corte di Cassazione, essi vanno considerati comunque fabbricati, ancorché privi di rendita, a causa della loro incapacità a produrre reddito (sul punto si segnalano, tra le altre, le sentenze nn. 17815/2017, 23801/2017, 7653/2018, 8620/2019, 10122/2019 e 28581/2020).