Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Maggio 2024
La rinuncia all’impugnazione del licenziamento è un diritto disponibile del lavoratore, che può disporne facendone oggetto di rinunce o transazioni che sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c.
Un lavoratore può disporre liberamente del proprio diritto di impugnare il licenziamento comminato dal datore di lavoro, anche mediante scrittura privata, senza incorrere nell’annullabilità derivante dalle disposizioni dell’art. 2113 c.c.
Nello specifico, il Codice Civile stabilisce che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”.
Tuttavia, il regime di eventuale annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore, previsto dall’art. 2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia ad un diritto già acquisito, così come espresso dalla giurisprudenza maggioritaria: secondo i Giudici di legittimità, non rientra nella categoria di diritti previsti dall’art. 2113 c.c. la pretesa del dipendente di ottenere una nuova assunzione, aspettativa questa che, essendo strettamente connessa con l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro, non può che essere ricondotta nell’area della libera disponibilità.