ETS ed Enti non commerciali
19 Agosto 2024
Le disposizioni introdotte dalla L. 104/2024 rettificano la quota di utili destinabile a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.
L’art. 5 L. 104/2024, in vigore dal 3.08.2024, stabilisce una quota fissa che le imprese sociali iscritte nel Runts possono scegliere di destinare allo sviluppo del settore ovvero a progettualità specifiche.
La disposizione rettifica quella originariamente contenuta nell’art. 16 D.Lgs. 112/2017, liberando di fatto gli enti dalla necessità di correlare, attraverso disposizioni derivanti dalla propria organizzazione interna, la gestione dell’entità della distribuzione, che per espressa previsione normativa risulta ovviamente esclusa dalle questioni inerenti al generale divieto di distribuzione di utili sancito in materia dall’art. 3, c. 2 D.Lgs. 112/2017.
L’attuazione della nuova disposizione, più che la stessa (in realtà di poco impatto relativamente all’impianto generale della riforma), impone alcune riflessioni sul tema della gestione delle attività di impresa condotte attraverso la particolare forma di ETS e, soprattutto, sulla gestione del loro riflesso nell’ambito dell’interesse generale.