Società e contratti
12 Ottobre 2024
La Corte Costituzionale è intervenuta sul regime normativo applicabile alle coppie di fatto, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disciplina civilistica dell’impresa familiare per le regole differenti applicabili.
Con la sentenza 25.07.2024, n. 148 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, c. 3 c.c, nella parte in cui non prevede come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.
In via consequenziale la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., che, introdotto dalla L. 76/2016, riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
La citata L. 20.05.2016, n. 76, c.d. legge Cirinnà, ha disciplinato nel nostro ordinamento l’istituto delle “unioni civili” e regolamentato le “convivenze di fatto” intendendo per:
– unione civile, il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, di maggiore età, che si formalizza mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni;
– convivenza di fatto, la stabile convivenza di due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.