Altre imposte indirette e altri tributi
22 Aprile 2024
Le due imposte, introdotte nel 2011, entrano nel nuovo Testo unico costituendo un unico corpo organico assieme agli altri tributi erariali minori.
L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati, introdotte nell’ordinamento dal D.L. 201/2011, prendono posto, organicamente, agli artt. 31, 32 e 33 del nuovo Testo unico dei tributi erariali minori, attualmente in pubblica consultazione.
L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e di elicotteri è dovuta da ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, intendendosi per tragitto il percorso effettuato sul territorio nazionale dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, a prescindere dagli scali tecnici, nella misura di:
Per le tratte che vengono effettuate tramite aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale (RAN) tenuto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.
Per le tratte effettuate con aeromobili non immatricolati nei predetti registri, l’imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” e codice tributo 3379. I contribuenti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare il versamento mediante un bonifico in euro in favore del Bilancio dello Stato.
L’imposta erariale sugli aeromobili privati deve essere corrisposta dai soggetti che risultano dai pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile e deve essere pagata all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità. Ciò significa che, per l’applicazione dell’imposta, devono ricorrere congiuntamente i requisiti dell’immatricolazione dell’aeromobile nel RAN e della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità e nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore a 1 anno, l’imposta è dovuta nella misura di 1/12 per ciascun mese di validità.
L’imposta si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a 6 mesi.
Le misure annuali dell’imposta ammontano:
Sono esentati dal pagamento dell’imposta alcune categorie di velivoli, tra le quali:
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in unica soluzione utilizzando il modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” e codice tributo 3368. I contribuenti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare il versamento mediante un bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato.