Altre imposte indirette e altri tributi
20 Aprile 2024
La sentenza favorevole al notaio, che prevede l’erronea presunzione che il valore dell’immobile sia elemento da valutare ai fini della tassazione dell’affitto d’azienda, deve essere automaticamente applicabile anche alle società, trattandosi di un caso tipico di estensione del giudicato.
Su di un contratto di affitto d’azienda, su cui era stata correttamente applicata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo di dover applicare l’imposta proporzionale dell’1%, ha emesso l’avviso di accertamento, atteso che, secondo le motivazioni esplicitate nel medesimo, alla locazione di azienda con immobili si applica il regime di tassazione proporzionale, poiché nel contratto non v’è la dichiarazione prevista dalla legge in ordine al valore dell’immobile.
Pertanto, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, deve applicarsi l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% prevista per le locazioni immobiliari, anziché il regime previsto per gli affitti di azienda, ai sensi dell’istituto antielusivo disciplinato dall’art. 35, c. 10-quater D.L. 223/2006.
La decisione rassegnata dai Giudici di prime cure, favorevole al notaio rogante e passata in giudicato per mancata impugnazione, si era fondata sulla questione centrale e preponderante del ricorso proposto, ovvero sul principio, ex art. 2697 c.c., secondo cui è la parte attrice in senso sostanziale, ossia l’Ufficio, a essere onerata della dimostrazione dei fatti costitutivi del credito vantato tramite l’atto impositivo.