Altre imposte indirette e altri tributi
27 Marzo 2024
In caso di donazione di partecipazioni a una comunione ereditaria che già possiede il controllo di diritto nell’assemblea ordinaria, non è possibile fruire del regime di esenzione previsto dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990.
Con la risposta all’istanza d’interpello n. 72/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la possibilità di fruire del regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 436/1990, in ordine alla contestuale donazione ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti.
Il disponente – donante risulta già titolare, in regime di proprietà esclusiva, del 40% delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società e contitolare di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale della medesima società, pervenuto in sede di successione legittima del coniuge, in comunione ereditaria congiuntamente ai 2 figli e alla nipote.
In ordine a tale ultima partecipazione, il disponente – donante detiene la quota indivisa pari a 1/3 della comunione ereditaria instaurata con i discendenti, corrispondente al 20% del capitale sociale della società.