Immobiliare
13 Novembre 2024
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 31.10.2024, n. 214.
È soggetto a imposta di registro con aliquota del 3% l’atto con il quale viene sanata la nullità del contratto di compravendita di un’area stipulato senza menzionare il fabbricato insistente sull’area stessa, e quindi senza dichiarare i titoli edilizi che avevano abilitato la costruzione del manufatto. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 31.10.2024, n. 214.
Nel caso in esame un notaio, incaricato della stesura di un atto di “rettifica e conferma dell’atto nullo”, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per chiarire le corrette modalità di applicazione dell’imposta di registro su questo documento.
Infatti, l’atto originario, oltre a un errore sulla data di nascita dell’acquirente (poi) defunto, non menzionava il fatto che, ai tempi, il terreno oggetto di trasferimento era già stato edificato mediante la costruzione di un fabbricato composto da 3 piani fuori terra, oltre ad un piano interrato. In questo contesto, secondo il notaio, l’atto originario doveva ritenersi affetto da nullità (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 380/2001 e del previgente art. 40 L. 48/1958), avendo il venditore omesso di indicare gli estremi del permesso di costruire e i successivi titoli edilizi in forza del quale il fabbricato era stato edificato.