Altre imposte indirette e altri tributi

14 Maggio 2024

Imposta di bollo al 31.05.2024 anche per le fatture estere di servizi

Entro il 31.05.2024 si versa l’imposta di bollo relativa alle fatture del primo trimestre 2024 se si supera il limite di 5.000 euro. Da considerare oltre che le fatture nazionali anche le fatture intra ed extra UE di prestazioni di servizi.

Entro il 31.05.2024 occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2024, nell’eventualità che l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro. Se invece fosse inferiore a tale cifra il versamento può essere accorpato al versamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2024, da effettuarsi entro il 30.09.2024; se anche in tale sede l’importo del 1° e del 2° trimestre sarà ancora inferiore ai suddetti 5.000 euro il versamento potrà essere effettuato come data ultima al 30.11.2024.

In altre parole, il versamento dei primi 3 trimestri può essere accorpato in un’unica soluzione al 30.11.2024 se non si superano 5.000 euro; invece, il quarto trimestre di ogni anno è a sé stante e va versato, a prescindere dall’importo del versamento, entro la fine del mese di febbraio dell’esercizio successivo.

L’imposta di bollo, nella misura di 2 euro, si ricorda, va applicata, alle fatture di importo complessivo superiore a 77,47 euro riguardanti operazioni:

  • fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972) e territoriale (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972);
  • escluse da Iva (es. i riaddebiti in nome e per conto del cliente, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 D.P.R. 633/1972);
  • esenti da Iva (art. 10 D.P.R. 633/1972);
  • non imponibili perché effettuate in relazione a operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni a esportatori abituali (esportazioni indirette ex art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972).

Invece, l’imposta di bollo non va applicata:

  • alle fatture riguardanti operazioni soggette a Iva;
  • alle fatture riguardanti operazioni non imponibili: esportazioni di merci, cessioni intracomunitarie di beni.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato attraverso il modello F24 o il pagamento diretto sul conto corrente indicato.

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia (sommando quindi Elenco A e Elenco B) oppure modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo).

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