IVA
26 Agosto 2024
Dies a quo dalla “data di svincolo” e non dalla data “generato il …”. Via libera ai prospetti di cortesia degli spedizionieri, purché coerenti con i dati PUDM. Lo precisa la Fondazione Commercialisti dell’ODCEC Milano.
Nelle importazioni reingegnerizzate da novembre 2022 non è più previsto, com’è noto, l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione doganale, né per la stampa della medesima. Al fine di individuare chiavi di lettura coerenti con il nuovo contesto smaterializzato è recentemente intervenuta, in materia di termini e documentazione per la detrazione Iva, la Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano (principio 1.08.2024, n. 4) con 3 massime interpretative.
Prospetti di riepilogo (PUDM) VS prospetti di cortesia (spedizionieri). Per agevolare gli operatori nell’individuazione dei dati necessari per l’annotazione, ai fini della detrazione, nel registro acquisti ex art. 25 D.P.R. 633/1972, l’ADM, d’intesa con l’AdE, ha approvato un “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (determina 3.06.2022, n. 34367/RU e allegato 1 circ. 22/D/2022) che viene messo a disposizione dell’importatore, previa abilitazione al Punto Unico Dogane e Monopoli (PUDM), e del dichiarante rappresentante doganale. Tale prospetto pdf, prodotto tramite il Sistema informativo doganale, è disponibile a partire dalla data di svincolo della merce per la prosecuzione a destinazione.
L’AdE, nella risposta 5.08.2022, n. 417 ha confermato a tal fine l’idoneità dei dati riportati nel citato prospetto giacché “estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo” e, osserva la Fondazione, non ha tuttavia negato la potenziale fruibilità dei “prospetti di cortesia” forniti dagli spedizionieri; l’AdE ha infatti solo specificato di non potersi esprimere sull’idoneità di prospetti il cui contenuto deriva dalla discrezione di singoli emettenti (gli spedizionieri) non potendo verificare (in sede di interpello) se detto documento possieda le medesime garanzie di affidabilità che offre il prospetto di riepilogo.
Da qui la prima massima della Fondazione secondo cui “ai fini della detrazione dell’Iva all’importazione si ritiene non preclusa la possibilità di ricorrere all’ausilio offerto dai prospetti di cortesia non aventi valore legale forniti dagli spedizionieri .rappresentati doganali che hanno curato, per conto dell’importatore, la dichiarazione doganale nella prospettazione, però, che contengano informazioni coerenti (anche per numero MNR, data di svincolo, data accettazione e documentazione di supporto) e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale, riferibili all’importatore effettivo (acquirente .destinatario)”.
A giustificazione di tali aperture (utili agli operatori non abilitati al PUDM) vi sono una serie di considerazioni e osservazioni: in primis, anche il “prospetto di riepilogo ai fini contabili”, per quanto rassicurante, rappresenta solo una riproduzione su diverso formato (Pdf) del contenuto dei messaggi primari e originali smaterializzati e firmati digitalmente (gli unici che contano). Viene inoltre osservato che l’interpretazione non contrasta con il principio di diritto n. 1372021 (comunque antecedente alle novità) in cui l’AdE puntualizzava che, anche per la detrazione nelle importazioni, è richiesta la compresenza del requisito formale (possesso di una valida bolletta); tale precisazione va infatti (ri)contestualizzata nel possesso “smaterializzato” nella forma voluta dal Codice Doganale Unionale.
Termini per la detrazione Iva. Tutte le informazioni necessarie, ancorché smaterializzate, sono disponibili, come detto, fin dalla “data di svincolo”. Ferma restando l’applicazione delle misure vigenti nel momento di esigibilità (accettazione della dichiarazione), nella seconda massima della Fondazione viene quindi precisato che “nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell’esercizio della detrazione Iva è individuabile nella data di svincolo” con la conseguenza che “il dies ad quem va individuato con la scadenza della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è avvenuto lo svincolo” (aspetto a cui prestare attenzione in particolare per le importazioni a cavallo d’anno).
Non è ritenuto invece appropriato individuare i termini con riferimento alla data “generato il …” che appare nel prospetto di riepilogo poiché questa data, a differenza della data di svincolo (che pure compare nel prospetto di riepilogo) non è statica. A far propendere per la data di svincolo anche il fatto che questa data è anche quella che viene utilizzata dal sistema AIDA per lo scarico dell’eventuale plafond utilizzato all’importazione (nota ADM 58510 del 20.05.2015).
Interpretazione transitoria. Infine, con una terza massima la Fondazione ha ritenuto utile precisare che, “ferma restando l’impraticabile inerzia, con arbitrario rinvio dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta all’importazione” si ritiene transitoriamente “tollerabile, ancorché non raccomandabile, individuare il dies a quo nell’anno immediatamente successivo a quello del suddetto svincolo, in particolare per le importazioni svincolate nella parte finale dell’anno, se la consultazione e il recupero delle informazioni necessarie si è concretizzato solo nel nuovo anno”.
Nell’auspicio di una conferma distensiva viene infatti osservato che l’AdE non ha ancora offerto interpretazioni ufficiali al riguardo, che c’è una riforma fiscale in corso e che una lettura non contestualizzata del principio n. 1372021 può comprensibilmente radicare l’opinione che il requisito del possesso debba concretizzarsi attraverso la generazione del citato prospetto. Conclusione, però, che si pone in palese contrasto con il processo smaterializzato voluto dal nuovo CDU.