IVA

27 Marzo 2024

Non imponibilità per trasporto di beni in importazione definitiva

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: la fattispecie dei trasporti “internazionali” di beni in importazione e le “richieste” dei trasportatori/vettori.

Nella pratica quotidiana, per importazioni “definitive” di beni da Paesi Extra UE, può accadere di ricevere via e-mail o altro, da soggetti stabiliti ITA “incaricati al trasporto degli stessi” fino allo stabilimento finale dell’importatore ITA, la seguente richiesta: “Buongiorno, possiede i requisiti previsti dall’art. 9, c. 1 n. 2 D.P.R. 633/1972 e richiede l’applicazione del regime di non imponibilità (solo clienti italiani)”?

La richiesta, per nulla scontata, può nascere dalla necessità del vettore di conoscere gli elementi per una corretta fatturazione della prestazione di trasporto, e quindi di averne conferma dal cliente stesso. Indispensabile per fruire della non imponibilità del richiamato art. 9, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972, e quindi evitare di assoggettare il medesimo trasporto nella tratta nazionale ad aliquota Iva ordinaria del 22%, è la sussistenza della doppia condizione:

  • il valore del trasporto deve figurare nella base imponibile in dogana;
  • il committente del trasporto si deve qualificare come importatore o destinatario della merce.

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