Tributi locali
25 Gennaio 2025
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione: il classamento in categoria D/10 prevale sull’effettiva strumentalità all’attività agricola.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, confermando l’ormai consolidato filone giurisprudenziale, ha ribadito che, nel caso di immobile accatastato come “rurale” nell’apposita categoria D/10, l’insussistenza effettiva dei requisiti non inficia la spettanza dell’agevolazione riservata agli immobili strumentali agricoli.
Il caso di specie ha visto un contribuente impugnare un avviso di accertamento Imu riferito a fabbricati e terreni posseduti nel territorio comunale, per i quali il Comune riteneva non sussistessero i requisiti per usufruire delle agevolazioni agricole.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso con riferimento all’immobile del caso di specie, specificando che, ai sensi della normativa Imu “ai fini della fruizione dell’esenzione (dal 2020 agevolazione) per gli immobili classificati come “rurali” ciò che rileva è il dato oggettivo dell’accatastamento alla relativa categoria”.
In virtù di questo principio, il Comune non avrebbe dovuto accertare il mancato versamento dell’imposta, ma al contrario impugnare il classamento in categoria D/10 per mancanza dei requisiti previsti dalla norma, ossia la sussistenza di attività di cui all’art. 2135 c.c. da parte di soggetto agricolo.
Il Comune proponeva quindi appello avverso la sentenza, lamentando difetto di motivazione e violazione della disciplina in materia di riconoscimento dei requisiti di ruralità agli immobili ai fini fiscali.
La Corte di secondo grado ha però evidenziato come, a partire dalla sentenza a Sezioni Unite del 2009, la consolidata giurisprudenza ha osservato che “in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, non è soggetto all’imposta. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato a ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.
Questo principio è contenuto anche nelle numerose sentenze successive, e anzi è stato rafforzato a cura della Suprema Corte di Cassazione, quando ha osservato come “ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola“.
In conclusione, anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato le tesi difensive del Comune poiché prive di fondamento, confermando il principio secondo il quale cosi come il Comune non può riconoscere le agevolazioni ai fabbricati che seppur strumentali all’attività agricola, non sono accatastati in categoria D/10, cosi parallelamente non può accertare l’assenza di strumentalità all’attività agricola di un immobile, senza preventivamente averne contestato il classamento in categoria D/10.
Giovanni Chittolina e Paolo Salzano