Agricoltura ed economia verde

24 Settembre 2024

Impianti fotovoltaici, normativa in continua evoluzione

Di recente il c.d. Decreto Agricoltura ha posto vincoli all’occupazione dei suoli per gli impianti con moduli a terra e fissa in 6 anni, compresi quelli in corso, la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie.

La normativa degli impianti agrivoltaici non trova pace. Il D.L. 15.05.2024, n. 63 (cd. Decreto Agricoltura), come convertito nella L. 12.07.204, n. 101, all’art. 5, rubricato “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo”, è intervenuto apportando integrazioni all’art. 20 D.Lgs. 199/2021 con il fine di normare l’installazione di impianti fotovoltaici prevedendo limitazioni all’utilizzo del suolo e stabilendo una durata minima ai contratti di concessione del diritto di superficie, fattispecie ormai oltremodo diffusa.

Nel merito delle limitazioni all’utilizzo del suolo, l’installazione degli impianti con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici è ora consentita solo:

– se si tratta di modifiche, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti preesistenti e senza incremento della superficie occupata;

– in cave, miniere cessate, abbandonate o degradate;

– in aree in concessione a gestori di ferrovie e aeroporti, nonché di autostrade entro 300 m da esse;

– in aree interne a stabilimenti industriali ovvero esterne a essi non gravate da vincoli paesaggistici comprese in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m da un insediamento industriale e/o da altro impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kw;

– se si tratta di interventi finalizzati alla creazione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) oppure in attuazione del Pnrr.

In nessun caso sono ammessi impianti in siti soggetti a bonifica in aree agricole che distano meno di 500 m da aree a vocazione industriale, artigianale o commerciale nonché da cave e miniere.

Questi nuovi vincoli non si applicano a progetti per i quali domanda di autorizzazione sia già stata presentata ovvero siano già avviate le relative procedure autorizzative alla data del 16.05.2024.

In area agricola sarà comunque possibile l’installazione degli impianti agrivoltaici cd. “avanzati”, quelli cioè che consentono la prosecuzione dell’esercizio sulla medesima superficie delle attività di coltivazione agricola e pastorale mentre l’installazione di nuovi impianti agrivoltaici “semplici”, quelli cioè che consentono l’esercizio delle attività agricole solo fra le file di pannelli, dovrebbe incappare nei divieti di cui alla norma in esame.

Invece, per i contratti (preliminari e definitivi) di concessione del diritto di superficie è stabilita ex lege in 6 anni la durata minima e con rinnovo automatico un uguale periodo, quindi per una durata minima di 12 anni.

Inoltre, anche al termine del 2° sessennio la concessione del diritto di superficie deve intendersi prorogata automaticamente per ulteriori 6 anni e alle medesime condizioni, a meno che una parte comunichi all’altra, almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione del rinnovo a condizioni diverse ovvero della risoluzione. In tali casi, in assenza di risposta della parte destinataria della comunicazione nei successivi 60 giorni, ovvero in caso di mancato accordo, il contratto si intende risolto.

Per espressa previsione della norma, la durata minima dei contratti è estesa anche a quelli in corso di validità incidendo, quindi, retroattivamente su diritti ex ante, retroattività in relazione alla quale non possono escludersi profili di illegittimità.

Infine, con l’aggiunta del comma 423-bis all’art. 1 L. 266/2005, la norma in esame è intervenuta anche sul versante fiscale, stabilendo che, per la parte eccedente il limite di agrarietà (260.000 kwh) dell’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, il reddito è da considerare d’impresa e va determinato nei modi ordinari, ma solo per i nuovi impianti che entreranno in funzione dopo il 31.12.2025.

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