ETS ed Enti non commerciali
12 Settembre 2024
La pubblicazione della L. 104/2024 apporta modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore, variando le soglie per l’utilizzo del rendiconto per cassa e di conseguenza gli articoli connessi. Novità anche per gli enti dotati di personalità giuridica.
La disciplina del bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore contenuta nell’art. 13 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha sempre avuto come caposaldo la possibilità di ricorso, per ogni ente del Terzo settore a prescindere dalle sue caratteristiche, al rendiconto per cassa (mod. D) ex D.M. 5.03.2020), se l’ente possedeva ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.
Oggi la nuova formulazione dell’art. 13, c. 2, oltre a modificare la soglia utile per il ricorso al rendiconto, introduce una specifica importante per gli enti dotati di personalità giuridica: il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
È stato inoltre introdotto il nuovo c. 2-bis): per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.