Estero
24 Luglio 2024
Il regime degli impatriati può essere prorogato anche in caso di applicazione in alcune tra le annualità potenzialmente agevolabili, previo soddisfacimento dei requisiti di legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 22.07.2024, n. 159.
Disciplina – L’art. 5, c. 2-bis D.L. 30.04.2019, n. 34 (c.d. “decreto Crescita”), convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, ha previsto l’estensione temporale del regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 ad ulteriori 5 periodi d’imposta per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29.04.2019 (c.d. “vecchi impatriati”) e hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31.12.2023, quindi nel periodo 2019-2023. Per le modalità di esercizio dell’opzione si veda il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 3.03.2021, n. 60353. Sono interessati dalla proroga i contribuenti, diversi da quelli che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30.04.2019, che: