IVA

20 Febbraio 2024

Immatricolazione, voltura autoveicoli da San Marino / Città del Vaticano

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla legge di Bilancio 2024, forniti con la circolare 16.02.2024, n. 3/E, sull'immatricolazione e voltura di autoveicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.

In data 16.02.2024 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E al paragrafo 1.4, ha emanato le prime indicazioni circa le novità enucleate all’art. 1, c. 93 L. 213/2023 concernenti il contrasto alle “frodi Iva” nel settore delle compravendite di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano. Si precisa che a oggi, i nuovi controlli saranno operativi solo dopo l’emanazione di un apposito Provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A dire il vero, la circolare 3/E/2024, in commento, non fa altro che analizzare in dettaglio ciò che già la legge di Bilancio 2024 faceva intuire nella relazione illustrativa di accompagnamento.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita esponenziale delle frodi in argomento, data l’assenza di una vera e propria dogana fisica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Con il D.M. 21.06.2021 che regola i rapporti fra i 2 Stati (artt. 7 e 8 D.M. 21.06.2021), le modalità di assolvimento dell’Iva sono le seguenti e alternative:

  • l’Iva dovuta dal cessionario ITA sia applicata direttamente in fattura e sia pagata all’operatore sammarinese, il quale la versa all’ufficio tributario, che entro 15 giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
  • l’assolvimento dell’imposta avvenga tramite il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.

Proprio la seconda modalità di assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile si presta alla realizzazione di operazioni in frode all’Iva, attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell’imposta dovuta. Infatti, delle due modalità, appunto, la seconda si presta alla realizzazione del cosiddetto “salto d’imposta fraudolento”, poiché l’Iva non viene finanziariamente pagata né dal soggetto sanmarinese, né tantomeno dal soggetto stabilito in Italia attraverso il Modello F24 Elide.

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Si ricorda che, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 2.02.2009, n. 3, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come veicoli provenienti da un Paese extra UE (da assimilare alle importazioni disciplinate dall’art. 71 D.P.R. 633/1972), quindi a tutti gli effetti non soggetti a controllo dell’Agenzia delle Entrate, né tantomeno dell’Agenzia delle Dogane. Detti veicoli, pertanto, non sono soggetti a preventivo “censimento” e pagamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Si precisa che, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino è richiesta invece la produzione di una documentazione fiscale comprovante il versamento dell’Iva eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero un documento equipollente, controllata direttamente dalla Motorizzazione.

Con legge di Bilancio 2024 per contrastare la pratica sopra descritta, il legislatore, con la norma in commento, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, ha ora esteso agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino l’ambito applicativo dell’obbligo di versamento dell’Iva con il modello “F24 Elementi identificativi” e di verifica delle condizioni di esclusione da detto versamento di cui, rispettivamente, ai cc. 9 e 9-bis dell’art. 1 D.L. 262/2006. Si tratterà in sostanza, come già avveniva per le immatricolazioni di veicoli provenienti da Paese Ue, di:

  1. trasmettere copia del Modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione;
  2. verificare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento Iva con il Modello “F24 – Elementi identificativi”.

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