Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Maggio 2024
Nella sentenza 7.05.2024 n. 12393, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un delicato caso di licenziamento di un dipendente, stabilendo che il provvedimento adottato nei suoi confronti era illegittimo. Vediamo i fatti principali emersi da questa intricata vicenda processuale.
La cronistoria del caso – Il caso in esame riguarda un lavoratore che, dopo essere stato inizialmente licenziato per presunte assenze ingiustificate, si è visto annullare tale provvedimento e reintegrare nel proprio posto di lavoro. Tuttavia, il suo ritorno in azienda non è stato privo di complicazioni.
Infatti, una volta riprese le sue mansioni, il dipendente si è trovato ad affrontare una nuova contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro.
Questa volta, l’accusa mossa nei suoi confronti riguardava l’effettuazione e l’utilizzo di registrazioni audio realizzate senza il consenso delle parti coinvolte. Nello specifico, tali registrazioni riguardavano una visita medica a cui il lavoratore si era sottoposto e alcuni colloqui avuti con i colleghi di lavoro.
La realizzazione di queste registrazioni non autorizzate ha spinto il datore di lavoro a procedere con un secondo licenziamento nei confronti del dipendente.
Il giudizio di primo grado e l’appello – In primo grado, il giudice del lavoro aveva dichiarato illegittimo questo secondo licenziamento, criticando la tardività nella contestazione disciplinare. Era stata quindi ordinata la reintegrazione del dipendente, con pagamento di un’indennità risarcitoria.