IVA
30 Aprile 2024
La Corte di giustizia tributaria di Cagliari (sentenza n. 302/2024) afferma il principio secondo cui il diniego al rimborso Iva, generatosi per investimenti su beni di terzi, viola il principio di neutralità di derivazione eurocomunitaria.
Una società operante nel settore energetico maturava un credito Iva relativo all’acquisto di beni necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà di terzi. La contribuente formulava dunque richiesta di rimborso in dichiarazione Iva.
L’Agenzia delle Entrate opponeva diniego, ritenendo che gli acquisti che davano origine al credito rientrassero nell’ambito di investimenti realizzati su beni di terzi e che dunque non fosse rispettato il presupposto per il rimborso di cui all’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972. In particolare, l’Ufficio riteneva che la fattispecie non rientrasse nella casistica degli investimenti per beni ammortizzabili prevista dal citato articolo 30, in quanto in tale casistica rientrano solamente i beni strumentali all’attività d’impresa e di proprietà della stessa.
La società contribuente impugnava il diniego, affermando, tra i vari motivi, che quand’anche l’impianto fotovoltaico fosse di proprietà di terzi, i beni necessari alla realizzazione sarebbero in ogni caso da considerarsi ammortizzabili in quanto strumentali all’attività d’impresa svolta.
La Corte di giustizia tributaria di Cagliari compie un’attenta disamina della normativa e dell’orientamento giurisprudenziale e afferma, anzitutto, che la giurisprudenza eurocomunitaria (Corte di Giustizia 28.02.2018, C-672/16; 14.09.2017, C-132/16; 18.07.2013, C-124/12; 29.10.2009, C-29/08) ha più volte affermato il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, principio che ha già condotto alla conclusione, da considerarsi ormai pacifica, che il diritto alla detrazione Iva deve essere senz’altro riconosciuto anche sui costi per opere da realizzare su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra gli stessi e l’attività d’impresa del costruttore.
Aggiungono i giudici che tale principio, pacifico per il diritto alla detrazione, non può che essere esteso anche al rimborso in quanto l’art. 183 Direttiva 2006/112/Cee prevede che: “Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’Iva dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.
Ciò in ragione del fatto che il rimborso costituisce uno strumento alternativo alla detrazione e che il presupposto di fondo dei 2 strumenti (detrazione e rimborso) è il medesimo e non può contrastare con il principio a monte di neutralità dell’Iva.
La sentenza in commento si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale di merito formatosi. In particolare, merita di essere citata la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia n. 2341/2023 che, affrontando un caso analogo, aveva statuito che, nel caso in cui le opere siano strumentali e inerenti all’attività economica esercitata, esiste il diritto al rimborso dell’Iva, dovendosi ribadire il principio secondo cui, ai fini del diritto al rimborso dell’Iva, ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, corrisposta per l’acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa, è irrilevante se i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito, al contrario è decisivo che si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa (Corte di Cassazione, sentenza n. 27813/2022).