IVA
12 Marzo 2024
La Corte di giustizia UE afferma che la previsione normativa nazionale è in contrasto con la direttiva eurocomunitaria e dunque, per le "società di comodo", è illegittima la preclusione alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’Iva.
La causa (n. C-341/2022), depositata in data 7.03.2024, potrebbe rappresentare una svolta significativa in ragione del fatto che, secondo quanto previsto dai giudici eurocomunitari, le norme nazionali in tema di Iva si porrebbero in contrasto con la direttiva europea.
La questione rimessa al giudice eurocomunitario riguarda la contestazione ad una società italiana che, essendo assoggettata alla disciplina delle c.d. “società di comodo”, vedeva negarsi dall’Amministrazione Finanziaria il proprio credito Iva.
Nei giudizi di merito la società risultava soccombente e proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo che il diniego alla detrazione Iva contrastava con il diritto dell’Unione europea. I giudici di legittimità rimettevano dunque la questione al giudice comunitario.
La sentenza della Corte Europea ha confermato la tesi sollevata dal contribuente e afferma che, ai sensi dell’art. 9 della direttiva comunitaria Iva, la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata alla condizione che un soggetto effettui operazioni rilevanti ai fini Iva, il cui valore economico superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone.