Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Maggio 2024
È illegittima la cartella emessa per errori formali e, in conseguenza all’inadeguatezza del sistema informatico dell’Amministrazione Finanziaria, non devono essere rimossi tali errori nell’abbinamento dei versamenti alla dichiarazione (C.G.T. Napoli, sent. n. 4439/2024).
L’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella esattoriale, in seguito al controllo automatizzato ex arti. 54-bis D.P.R. 633/1972, per presunto omesso versamento Iva in relazione ad alcune mensilità dell’anno 2017.
La società contribuente impugnava la pretesa evidenziando che, per errore, i versamenti Iva erano stati effettuati indicando il codice tributo di altre mensilità sempre dell’anno d’imposta 2017; la contribuente allegava al ricorso la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle somme richieste con la cartella.
La ricorrente chiedeva quindi il corretto abbinamento dei versamenti Iva alle corrispondenti mensilità per le quali il tributo risultava omesso ed osservava, in conclusione, che la pretesa erariale avrebbe costituito indebito arricchimento da parte dell’Erario.
L’Ufficio difendeva la propria pretesa affermando che: