L`art. 11 della legge 59/1992 impone, alle società cooperative e loro consorzi, di destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili netti annuali, pari al 3%.
Il Contributo, come affermato dal Ministero del Lavoro (Circolari n. 12/1995 e n. 96/1998),
va calcolato sull`intero ammontare dell`utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie, inclusa quella costituita ai sensi dell`art. 12 della L. 904/1977.
Il contributo, precisa ulteriormente il Ministero,
non è dovuto sulla quota di utile destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.
Letteralmente ciò significa che
l`esclusione dal 3% è possibile solo in caso di utilizzo diretto dell`utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse e in assenza di riserve a qualsiasi titolo costituite.
Non sono ammessi, ai soli fini dell`esclusione, comportamenti diversi, quali ad esempio quelli in cui l`assemblea dei soci deliberi prioritariamente la destinazione dell`utile di esercizio alle riserve e, poi, in un successivo punto dell`ordine del giorno, deliberi che le riserve, così costituite, vengano, totalmente o parzialmente, utilizzate per la copertura, totale o parziale, delle perdite pregresse. Quest`ultimo comportamento, tenuto da alcune cooperative, muove dalla considerazione, errata, che le riserve, essendo utilizzabili per la copertura delle perdite, siano esenti dal contributo anche se la copertura avviene in un momento successivo.
Le conseguenze di un mancato versamento del 3% sono particolarmente gravi e consistono nella perdita delle agevolazioni fiscali, circostanza che determina, ai sensi dell`art. 17 della L. 388/2000, l`obbligo di devolvere ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.
Si ricorda che la destinazione dell`utile di esercizio alla copertura delle perdite pregresse non consente alla cooperativa di godere, sull`ammontare utilizzato, del beneficio fiscale della detassazione totale o parziale IRES (in misura variabile a seconda della tipologia di cooperativa) ex art. 12 della L. 904/1977, venendo meno la condizione indispensabile, posta alla base dell`agevolazione, della destinazione dell`utile ad una riserva indivisibile. Su tale quota di utile, quindi, la cooperativa dovrà corrispondere l`IRES, salvo che siano presenti perdite fiscali pregresse.
Riepilogando, la cooperativa si troverà di fronte ad una duplice scelta e cioè se privilegiare l`esclusione dal pagamento del 3% sacrificando l`agevolazione della detassazione (parziale o totale) dell`utile destinato al ripianamento delle perdite, o, viceversa, se privilegiare la detassazione dell`utile, destinandolo a riserva indivisibile e versando il 3% ai fondi mutualistici. Le perdite pregresse, in tale ultimo caso, potranno essere ripianate con le riserve così costituite in una delibera successiva. Con ogni probabilità la scelta ricadrà sulla seconda soluzione, quella della detassazione dell`utile di esercizio, salvo che la presenza di perdite fiscali pregresse non consenta di azzerare completamente l`utile fiscale e quindi renda conveniente la scelta di beneficiare dell`esclusione del 3% destinando la totalità o una parte dell`utile di esercizio a copertura diretta delle perdite degli esercizi precedenti.