L`art. 23, c. 2, lettera c) del Tuir prescrive che i compensi per l`utilizzazione di opere dell`ingegno, di brevetti industriali e di marchi d`impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti italiani a soggetti non residenti. Si tratta, in pratica, delle royalties corrisposte per lo sfruttamento dei cosiddetti intellectual property rights (diritti di proprietà intellettuale).
In base alla predetta disposizione, la
residenza fiscale del soggetto erogante costituisce
elemento determinante per l`
assoggettamento del reddito all`imposizione tributaria interna. Con riferimento alle concrete modalità di applicazione della tassazione, l`articolo 25, c. 4 del D.P.R. 600/73 prescrive che i predetti compensi siano soggetti ad una
ritenuta del
30% a
titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Considerato che i medesimi proventi sono normalmente soggetti a tassazione come redditi d`impresa anche nel Paese del percipiente, potrebbe facilmente concludersi che l`impianto normativo testé delineato tolga convenienza allo sfruttamento dei diritti intellettuali esteri da parte delle imprese italiane. In realtà le disposizioni convenzionali vigenti tra l`Italia e molti Paesi ed il recepimento della Direttiva interessi e canoni (2003/49/Ce) rendono raramente applicabile la predetta ritenuta.
Innanzitutto l`articolo 12 del modello di convenzione OCSE, che costituisce la base di riferimento delle disposizioni convenzionali stipulate dall`Italia, prevede che le
royalties siano
tassate esclusivamente nel Paese dell`effettivo percettore. Tuttavia,
in deroga a tale documento, le
convenzioni esistenti
prevedono talvolta la
possibilità di una
tassazione concorrente tra i due Stati, mediante imposizione su tali proventi
anche nel Paese del soggetto erogante, in misura normalmente limitata, a seconda dei casi, tra il 5 e il 10%.
Si rammenta che l`articolo 75 del D.P.R. 600/73 dispone la prevalenza degli
accordi internazionali sulla normativa interna, con la conseguenza che, nel caso di esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione, sembrerebbe logico invocare la non applicazione della ritenuta del 30% di cui all`art. 25. Ma la prassi dell`Agenzia delle Entrate prevede l`
applicazione delle esenzioni o
minori aliquote previste dalle convenzioni da parte del sostituto d`imposta solo previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti, quali la residenza e la condizione di effettivo beneficiario del percettore. Pertanto è necessario che l`impresa italiana valuti attentamente quanto prescritto dalla convenzione, qualora esistente, e lo status del percettore.
Una ulteriore situazione di esonero dalla ritenuta del 30% è prevista dall`articolo 26-quater del D.P.R. 600/73, attuativo della direttiva interessi e canoni. In tal caso per l`esenzione è necessario, in estrema sintesi, che il pagamento delle royalties avvenga tra due società residenti fiscalmente nell`Unione Europea e che siano consociate (con diritti di voto pari almeno al 25% una nell`altra o da parte di una terza società in entrambe). Anche in questo caso il legislatore, al fine di evitare comportamenti elusivi, subordina l`esenzione alla condizione che il percettore sia il beneficiario effettivo delle somme erogate.