Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
18 Agosto 2022
L’art. 3 del DL n.50/2022 introduce un credito d’imposta in favore degli esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio.
Nuove misure in favore degli autotrasportatori per contrastare il caro-carburante. Lo prevede il Decreto Aiuti all’art. 3, c. 1, introducendo un credito d’imposta del 28% da calcolare sui costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel 1° trimestre 2022. L’agevolazione spetta agli esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi aventi sede in Italia, indicate nell’art. 24-ter, c. 2, lett. a), del Testo Unico delle accise che svolgono attività con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. La medesima agevolazione spetta anche alle imprese di autotrasporto non residenti aventi stabile organizzazione in Italia.
Il bonus è calcolato sul costo sostenuto e pertanto deve intendersi la spesa sostenuta al netto dell’imposta sul valore aggiunto. In relazione ai documenti necessari per comprovare la spesa, la norma fa riferimento esclusivamente alle fatture d’acquisto relative al periodo oggetto dell’agevolazione.
Il comma 2 del citato art. 3 stabilisce che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. 241/1997 (quindi con obbligo di presentazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate) e non è soggetto alle limitazioni sulle compensazioni previste dall’art. 1, c. 53, L. 244/2007 e dall’art. 34, L. 388/2000. Si ricorda che tali limitazioni si riferiscono al limite per le compensazioni orizzontali, più volte rivisto e recentemente adeguato dalla Legge di Bilancio 2022 a 2 milioni di euro. Niente a che vedere con il divieto di compensazione in presenza di ruoli per debiti erariali scaduti di cui al DL 78/2010 che sembra invece applicarsi anche al bonus in questione, visto il tenore letterale della norma. Il tax credit, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile IRAP.
Ci sarà quindi da prender nota di tale agevolazione ai fini di una corretta compilazione degli specifici quadri dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2022. È prevista altresì la totale cumulabilità con altre agevolazioni che hanno a oggetto gli stessi costi, tenendo presente che il beneficio complessivamente conseguito non può eccedere i costi sostenuti, considerando anche l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Ad esempio, potrà essere cumulabile con il credito d’imposta da accise relativo al 1° trim. 2022, la cui richiesta è scaduta il 30.04.2022.
La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata esclusivamente tramite una piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli all’interno del proprio sito.
Si tratta di un’agevolazione che farà sicuramente comodo a un settore, quello dell’autotrasporto, fortemente colpito dall’aumento del costo del carburante e sul quale già era stata disposta una riduzione delle accise per il periodo 21.04-2.05.2022 (Decreto MEF 6.04.2022), estesa successivamente dal D.L. 2.05.2022, n. 38, al periodo 3.05-8.07.2022 e con ulteriore riduzione disposta con Decreto MEF 24.06.2022 per il periodo 9.07-2.08.2022. Pertanto, nessun rimborso di accisa per il 2° trimestre 2022; per il 3° trimestre, si ripartirà dal 3.08, salvo ulteriori decreti.