Procedure concorsuali
26 Agosto 2020
Si impone una verifica sulla fallibilità o meno del soggetto, attingendo dalle dichiarazioni dei redditi. L'altra via percorribile è la liquidazione a carico dei soci, che potrebbero poi richiedere l'accesso al piccolo concordato e agli altri strumenti ex L. 3/2012.
L’imprenditore o i soci di una società, in caso di cessazione dell’attività, possono preferire la dichiarazione di inattività dell’impresa piuttosto che la sua messa in liquidazione. Peculiarità comune a questa scelta è la presenza di posizioni debitorie che non si ritiene vengano estinte nell’immediato. Possono tali situazioni essere risolte tramite una procedura di sovraindebitamento? Occorre in prima analisi verificare la fallibilità del soggetto, poiché l’art. 6 L. 27.01.2012, n. 3 dispone che la normativa sul sovraindebitamento pone rimedio alle situazioni di crisi che non siano soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali.
Sul punto occorre riflettere sui presupposti oggettivi attualmente in vigore nel nostro impianto legislativo, in particolar modo sull’art. 1 R.D. 16.03.1942, n. 267: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000”.
Sulla base del disposto normativo, nel caso in cui l’attività sia cessata da oltre 3 anni, occorrerà individuare solamente se il debito complessivo risulti inferiore o meno a euro 500.000, dato che non si saranno generati ricavi e presumibilmente l’attivo della società sarà già stato liquidato nel tempo, per adempiere alle obbligazioni pur in assenza della formale messa in liquidazione della società.
I requisiti numerici saranno desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, che le società inattive sono tenute comunque a presentare, seppur indicando valori pari a zero di ricavi o di attivo.
Un percorso alternativo per le società inattive che risultino fallibili è la messa in liquidazione con la conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il caso può concretizzarsi a patto che i soci si accollino personalmente i debiti sociali; in tale situazione, a giudizio dello scrivente, gli ex soci potranno richiedere l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, attesi 12 mesi dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, secondo quanto stabilito dall’art. 10, R.D. 16.03.1942.