Revisione e controllo
13 Giugno 2022
Tema è spesso poco conosciuto dagli stessi addetti ai lavori e per tale ragione può essere dimenticato, oppure, al contrario, è spesso insignito di un ruolo che non gli compete (in sostituzione del ben meno gradevole rilievo).
Il giudizio del revisore, anche quando “clean” (positivo senza rilievi), può contenere i c.d. richiami di informativa. Si tratta di informazioni che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio (e della sua relazione), senza però che essi costituiscano veri e proprio rilievi.
Sul tema, il principio di revisione ISA Italia 706 fornisce le regole e le linee guida di comportamento che il revisore deve seguire qualora ritenga opportuno comunicare all’interno della sua relazione temi specifici e ulteriori rispetto alle informazioni che normalmente caratterizzano la relazione stessa. È importante però preliminarmente tenere presente che il richiamo di informativa deve fare riferimento a un aspetto già appropriatamente presentato dagli amministratori nel bilancio, il cui rimando però è ritenuto fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte dei suoi utilizzatori.
Inoltre, il richiamo di informativa non può influire, né graduare, il giudizio del revisore. Il revisore pertanto non può destinare a richiamo tematiche che per loro natura o significatività avrebbero dovuto indurre alla formulazione di un rilievo, né per evidenziare errori ritenuti non significativi o carenze di informativa non così rilevanti da indurre alla formulazione di rilievi. Inoltre si fa presente che non è consentito ricorrere al richiamo per circostanze diverse da quelle già illustrate dagli amministratori nei documenti di bilancio. Ossia, tali informazioni non possono integrare l’informativa che gli amministratori sarebbero stati tenuti a fornire in base alle norme di bilancio applicabili.
Sotto il profilo della collocazione, i richiami di informativa devono costituire un apposito paragrafo adeguatamente intitolato. Infine, è importante che il tema trattato nel richiamo non costituisca rilievo e, pertanto, che il giudizio eventualmente espresso con modifica non sia dovuto all’aspetto evidenziato con il richiamo di informativa.
Tra i più comuni casi in cui il revisore è chiamato a inserire il richiamo vi sono le situazioni di incertezza, in particolare l’incertezza può riguardare le stime contabili, ossia l’incertezza nella stima di certi avvenimenti (si pensi a un contenzioso), ma anche in tema di continuità aziendale, ossia in presenza di circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni nel medio/lungo termine, in presenza di un’informativa ritenuta esaustiva. Altro caso sono le operazioni c.d. straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) che hanno quindi mutato l’assetto organizzativo e la dimensione societaria rendendo non raffrontabile l’esercizio in esame con quelli precedenti.
A questi casi si aggiungono ancora le operazioni con parti correlate, gli eventi successivi e i cambiamenti di criteri di valutazione. In particolare, per quanto riguarda gli eventi successivi e la modifica di criteri di valutazione, il revisore deve prestare particolare attenzione in caso di impese in liquidazione, oppure che sono state messe in liquidazione nell’esercizio successivo. Tali aspetti, infatti, devono essere riportati nella relazione del revisore.
Fatta questa premessa di carattere generale, per il bilancio 2021 si dovrà valutare l’inserimento di richiami di informativa nei seguenti casi: