ETS ed Enti non commerciali
11 Dicembre 2020
Il D.M. 106/2020 ha disciplinato il Registro unico dettando all'art. 14 norme specifiche per tale situazione. Per i rami Impresa Sociale si veda il D.M. Sviluppo Economico 16.03.2018.
L’art. 14 D.M. 106/2020 riguarda gli enti religiosi (ecclesiastici) civilmente riconosciuti che intendono aderire alla Riforma del Terzo Settore “limitatamente” alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 (e quelle “diverse” di cui all’art. 6).
Anche per gli enti religiosi la disciplina della Riforma è una possibilità e non un obbligo, nel senso che possono comunque (continuare a) svolgere anche le attività di interesse generale senza attivare un Ramo di Terzo settore e applicando la fiscalità comune degli enti non commerciali. Inoltre, la decisione di dar vita ad un Ramo di Terzo settore non implica che debbano necessariamente includervi tutte le attività di interesse generale svolte: infatti, potrebbero inserire nel Ramo di Terzo settore le attività scolastiche di alcuni plessi e non quelle di altri, oppure quelle di beneficenza e non quelle socio-assistenziali.
Qualora, invece, l’ente religioso abbia già attivato un Ramo Onlus, la scelta è più vincolata in quanto la decisione di non approdare al Ramo di Terzo Settore con tutte le attività e con il patrimonio ai quali già applica la disciplina di favore delle Onlus comporta la perdita della qualifica Onlus (del Ramo) e tutto ciò che ne consegue: in primis la necessità di devolvere il patrimonio ora nel Ramo Onlus ad un ente di Terzo settore o d’impresa sociale, restando preclusa la possibilità di riottenere la libera disponibilità delle attività e del loro patrimonio (fatta salva la parte di patrimonio preesistente all’acquisto della qualifica Onlus, ex Circ. n. 59/2007).
Con l’adozione del D.M. 106/2020 anche per gli enti religiosi che hanno un Ramo Onlus si avvicina il tempo della decisione in quanto, diversamente dalle APS e OdV, il transito al Ramo di Terzo Settore non avviene per “trasmigrazione automatica” ma è necessaria una decisione dell’ente religioso; in altri termini, il suo legale rappresentate deve presentare la domanda di iscrizione al RUNTS (cf art. 47, Codice del Terzo Settore). Qualora l’ente religioso con Ramo Onlus non presentasse per tempo alcuna domanda di iscrizione al RUNTS perderà la qualifica Onlus (del suo Ramo) e, come detto sopra, le attività e il patrimonio fino ad allora inseriti nel Ramo dovranno essere devoluti ad un ente di Terzo Settore (o ad un Ramo di Terzo Settore di un altro ente religioso). Ai sensi dell’art. 34, c. 3 D.M. 106/2020, il periodo per presentare la domanda di iscrizione al RUNTS di quello che ora è il Ramo Onlus decorre dalla data indicata dal Provvedimento previsto dall’art. 30 (ad oggi non ancora emanato) e termina il “31.03 del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea”.
Tuttavia, è necessario che l’iscrizione al RUNTS di quello che ora è il Ramo Onlus dell’ente religioso non avvenga prima dell’inizio del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (giorno in cui sarà abrogato il D.Lgs. 460/1997 e avrà pieno vigore la fiscalità agevolata delle Riforma) al fine di evitare che le attività del Ramo Onlus perdano la fiscalità agevolata delle Onlus senza potersi avvalere da subito della nuova fiscalità del Terzo settore.
Al contrario, per gli enti religiosi che non hanno attivato un Ramo Onlus non esiste un termine entro il quale assumere la decisione di dar vita al Ramo di Terzo settore, potendo aderire alla Riforma in qualsiasi momento successivo all’attivazione del RUNTS che, come detto, sarà definita dal Provvedimento previsto dall’art. 30.